Cassazione Penale, Sentenza n. 36203/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile di proprietà ATER occupato abusivamente da Mattiacci. La difesa ha contestato l'applicazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione alla potestà amministrativa sul rilascio dell'alloggio (richiamando il D.P.R. n. 1035/72) sostenendo che l'iter amministrativo di sgombero/assegnazione renderebbe superflua la misura cautelare reale; ha inoltre dedotto la mancanza di specifiche, attuali e cogenti esigenze cautelari, il rischio che il sequestro non impedisca nuove occupazioni e gli effetti gravosi per la famiglia, nonché vizi motivazionali ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e, principalmente, per assenza di interesse concreto all'impugnazione: Mattiacci non è proprietario dell'immobile, non ha allegato un titolo o una relazione con la cosa che consentisse di ottenere la restituzione in caso di accoglimento del ricorso. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui l'indagato non proprietario può proporre il riesame del sequestro preventivo solo se prova un interesse concreto e attuale volto ad ottenere la restituzione del bene. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Disciplina la legittimazione astratta a proporre istanza di riesame reale (imputato, persona cui le cose sono state sequestrate, chi avrebbe diritto alla restituzione); la Corte sottolinea che, oltre alla legittimazione astratta, è necessario un interesse concreto all'impugnazione.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi in coordinamento con art. 322; rilevanza nell'ambito delle impugnazioni reali.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma applicabile rispetto alla competenza/valutazione dell'autorità amministrativa, ma la Corte non accoglie tale rilievo come idoneo a determinare l'ammissibilità del ricorso senza un interesse concreto del ricorrente.
art. 568 cod. proc. pen.
Norme sulle impugnazioni in generale; richiedono la verifica dell'esistenza di un interesse concreto all'impugnazione e l'onere di allegare le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interesse.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato quale parte delle norme generali in tema di impugnazioni che richiedono l'esistenza dell'interesse concreto all'impugnazione.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. a), b) ed e)
Articolo richiamato dalla difesa per vizio di motivazione; la Corte valuta i rilievi motivazionali ma dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse, senza esaminare nel merito i vizi denunciati.
art. 54 cod. pen.
Richiamato dalla difesa nell'ambito delle censure, ma non determinante per l'ammissibilità del ricorso dato il difetto di interesse concrete del ricorrente.
D.P.R. n. 1035/1972
Normativa amministrativa citata dalla difesa: disciplina la procedura di diffida e lo sgombero coattivo dell'alloggio in caso di mancato rilascio, invocata per sostenere la sufficienza dell'iter amministrativo e l'inidoneità della misura cautelare penale. La Corte non ritiene che il richiamo all'iter amministrativo esoneri l'onere di provare un interesse concreto alla restituzione del bene.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per responsabilità processuale in caso di grave colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte, valutato il profilo di colpa, ha disposto il versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Chi non è proprietario del bene sottoposto a sequestro preventivo può impugnare il provvedimento solo se dimostra un interesse concreto e attuale volto alla restituzione della cosa; la mera soggettiva posizione di indagato non è sufficiente.
- La legittimazione astratta prevista dall'art. 322 c.p.p. non sostituisce l'onere di provare la concreta utilità dell'impugnazione: bisogna allegare fatti e titoli che colleghino l'impugnante al bene sequestrato.
- Il richiamo a rimedi amministrativi (es. procedure di sgombero/assegnazione previste dal D.P.R. 1035/72) non esclude automaticamente la rilevanza della misura cautelare penale né sostituisce l'obbligo di provare l'interesse alla restituzione in sede di impugnazione penale.
- Vizi di motivazione o ragioni di disagio familiare, pur rilevanti nel merito, non sono idonei a superare l'inammissibilità dell'impugnazione quando manca l'interesse concreto richiesto dall'ordinamento.
- Chi propone impugnazione deve documentare e dedurre espressamente la relazione con la cosa sequestrata (titolo, diritto alla restituzione o elementi che lo rendano concreto); in mancanza la Corte può dichiarare l'inammissibilità e condannare alle spese e ad eventuali sanzioni.
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