Sentenza n. 1542/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, - della Deliberazione n. 78 del 16 gennaio 2024 con la quale il Direttore Generale dell’ASL NAPOLI 3 Sud, preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per progressione verticale, riservati al personale del comparto in applicazione dell’art.22, comma 15 del D. L.vo n.75/2017 per la copertura di n. 9 posti di Collaboratore Amministrativo, disponeva l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale e di tutti gli atti connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di esclusione dalla procedura concorsuale per progressione verticale, motivata dalla presenza di innumerevoli somiglianze tra l’elaborato del candidato e quelli degli altri concorrenti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato al concorso per titoli ed esami riservato al personale del comparto per la copertura di nove posti di Collaboratore Amministrativo, contestava la deliberazione con cui era stato escluso, insieme agli altri tredici candidati, dopo la prova pratica consistente nella redazione di un atto amministrativo. Deduceva la violazione dei principi in materia concorsuale, degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, dell’art. 3 Cost. e del d.P.R. n. 487/1994, nonché eccesso di potere per erroneità, difetto dei presupposti e di istruttoria, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, lamentava che la Commissione non avesse indicato le specifiche parti dell’elaborato coincidenti con quelle degli altri candidati, non avesse chiarito se la rilettura fosse avvenuta prima o dopo l’identificazione nominativa, non avesse individuato il candidato dal quale sarebbe iniziato il presunto contagio e non avesse considerato che le somiglianze potevano dipendere dalla comune esperienza professionale dei concorrenti e dalla natura pratica della prova. Sosteneva inoltre che gli elaborati acquisiti mediante accesso documentale presentassero differenze di incipit, struttura e stile e che non fosse stato rilevato alcun contatto tra i candidati durante la prova.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la valutazione della Commissione. La valutazione concorsuale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo in presenza di vizi logici o funzionali evidenti o di manifesto travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Dalla documentazione risultava che la Commissione aveva corretto gli elaborati, sospeso i lavori prima dell’apertura delle buste identificative, quindi riletto le prove per verificare l’ipotesi di plagio e redatto una tabella riepilogativa, sempre prima dell’identificazione dei candidati. Il prospetto sinottico prodotto dall’Amministrazione evidenziava che tutti gli elaborati, compreso quello del ricorrente, riproducevano pedissequamente la deliberazione dell’ASL n. 1236 del 16 ottobre 2023, non consultabile durante la prova. Non era quindi necessario individuare un primo candidato plagiante o ricostruire un meccanismo di contagio tra i concorrenti, poiché la Commissione aveva individuato una fonte comune e non ammessa alla consultazione. La configurabilità del plagio non richiede l’assoluta identità degli elaborati, essendo sufficiente un’imitazione pedissequa e fraudolenta, accertata sulla base di elementi oggettivi. Le differenze marginali riscontrate negli elaborati riguardavano incipit, omissioni o clausole di chiusura, mentre restavano comuni l’iter argomentativo, le premesse, le conclusioni, le argomentazioni e le citazioni. Il TAR ha inoltre escluso che la somiglianza potesse essere spiegata dalla comune esperienza professionale, poiché i candidati provenivano da uffici diversi e la prova riguardava un ambito specifico non necessariamente conosciuto da tutti. La motivazione, seppur sintetica nell’indicazione individuale, era stata adeguatamente integrata dalle diffuse spiegazioni contenute nel verbale n. 7/2023 e dalla documentazione istruttoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017
Costituisce la base normativa della procedura di progressione verticale riservata al personale del comparto.
artt. 2 e 3 l. n. 241/1990
Il ricorrente ne deduceva la violazione sotto il profilo dell’obbligo di conclusione e di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione risultante dal verbale della Commissione e dalla documentazione istruttoria.
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Il ricorrente ne deduceva la violazione in relazione alle regole delle procedure concorsuali; il TAR non ha ravvisato violazioni nella valutazione e nell’annullamento delle prove.
art. 3 Cost.
Il ricorrente ne deduceva la violazione in relazione alla parità di trattamento e alla correttezza della procedura; la censura è stata respinta.
Massime di principio
- La valutazione di una commissione concorsuale sulla riconducibilità di elaborati a plagio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi logici o funzionali manifesti, travisamento evidente o carenze istruttorie dimostrate.
- Il plagio in una prova concorsuale non richiede l’assoluta identità degli elaborati: è sufficiente un’imitazione pedissequa e fraudolenta di un testo assunto a parametro, purché accertata sulla base di elementi oggettivi e non di meri sospetti.
- Quando la commissione accerta che più elaborati riproducono direttamente una medesima fonte non ammessa alla consultazione, può annullare tutte le prove senza individuare il primo candidato autore della copiatura né ricostruire un successivo meccanismo di contagio tra i concorrenti.
- La motivazione dell’annullamento di una prova per plagio è adeguata quando, anche mediante il contenuto complessivo dei verbali e della documentazione istruttoria, consente di individuare la fonte riprodotta, le ragioni dell’accertamento e gli elementi oggettivi comuni agli elaborati, pur senza una trascrizione analitica di ogni singola coincidenza.
- Differenze marginali tra gli elaborati, quali variazioni dell’incipit, omissioni o formule di chiusura, non escludono il plagio quando le prove condividono la medesima struttura argomentativa, premesse, conclusioni, argomentazioni e citazioni.
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