Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2699/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) per il reato previsto dall'art. 217 L.F. (capo B) il ricorrente deduce che la società era in dissesto già dal 2005/2006 e aveva cessato di fatto l'attività, rendendo scusabile l'omissione degli adempimenti contabili; 2) per l'aggravamento del dissesto (capo C, artt. 217 e 224 L.F.) si contesta che la Corte di appello non abbia valutato correttamente l'elemento soggettivo (colpa grave) e la prova dell'aggravamento; 3) per il capo D si censura l'omessa verifica su quando sarebbe stata ceduta un'autovettura di modesto valore e l'assenza di un vantaggio per il reo, contestando la sussistenza del dolo; 4) per il capo E (falso dichiarativo) si sostiene che la dichiarazione era diretta solo a ottenere l'autentica di firma e non a comprovare una diversa verità, mancando il dolo del falso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in gran parte mera rielaborazione fattuale o già esaminati e correttamente respinti in sede di merito (mancanza di specificità ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di aspecificità rilevante ai fini dell'inammissibilità). Ha confermato i principi applicati dalla Corte di appello: assoluzione per il reato sub A, condanna per i restanti reati con rideterminazione della pena a dieci mesi di reclusione e conferma delle correlate pene accessorie fallimentari; ritenuta la configurabilità della bancarotta semplice documentale poiché l'obbligo di tenuta delle scritture contabili permane fino alla cancellazione dal registro delle imprese; ritenuto provato l'aggravamento del dissesto e la colpa grave in relazione agli aumenti debitori dovuti a sanzioni e interessi; ritenuta fondata la ricostruzione circa la mancata dichiarazione dell'autovettura e il falso dichiarativo. Per legge ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare (L.F.)

    Norma invocata per la bancarotta e le fattispecie connesse: la Corte ha ritenuto integrati sia la bancarotta semplice documentale sia l'aggravamento del dissesto, con riferimento alla colpa grave dovuta alla reiterata omissione dell'adempimento fiscale e contabile

  • art. 224 legge fallimentare (L.F.)

    Richiamata insieme all'art. 217 per la fattispecie di aggravamento del dissesto; la Corte ha ritenuto che l'accumulazione di debiti tributari e relativi interessi possa giustificare il giudizio di colpa grave

  • art. 220 legge fallimentare (L.F.) co. 1

    Norma riferita alla omissione in inventario: la Corte ha ritenuto provata la mancata indicazione di un bene sociale e ha valorizzato la successiva ricostruzione probatoria (bene rinvenuto presso terzo) per integrare la fattispecie

  • art. 2214 cod. civ.

    Imposizione dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili: la Corte ha ribadito che l'obbligo persiste fino alla cancellazione dal registro delle imprese, configurando il reato anche quando l'attività sia cessata di fatto

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente carenti nella funzione critica rispetto alla motivazione di merito

  • art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)

    Norma invocata per l'inammissibilità per aspecificità: la decisione sottolinea che la mancata correlazione tra motivi e decisione impugnata può condurre all'inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'accessorio delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende

  • Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata come principio secondo cui l'inammissibilità può essere determinata da profili di colpa del ricorrente; utilizzata per giustificare la condanna alla somma a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • L'obbligo di tenere le scritture contabili è formale e perdura fino alla cancellazione dal registro delle imprese: la cessazione di fatto dell'attività non esclude di per sé la responsabilità penale per bancarotta semplice documentale.
  • Per il reato di aggravamento del dissesto (art. 217, n.4 L.F.) è necessario valutare sia l'elemento oggettivo (aggravamento effettivo del dissesto) sia l'elemento soggettivo: la colpa grave può essere desunta da condotte omissive reiterate che hanno determinato l'aumento dei debiti (es. omissioni fiscali prolungate).
  • Le contestazioni in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata: motivi generici o che ripropongono valutazioni di merito già esaminate rischiano l'inammissibilità.
  • La semplice dichiarazione di aver cessato l'attività o di aver accidentalmente distrutto le scritture contabili richiede prova convincente: deduzioni tardive, generiche o non documentate sono facilmente ritenute inidonee dai giudici di merito e di legittimità.
  • Per le contestazioni su beni aziendali (es. vendita di autoveicoli) serve ricostruzione temporale e probatoria convincente: la ritrovazione del bene presso terzi e le dichiarazioni raccolte possono integrare la prova della condotta omissiva o del falso.
  • Nel caso di falsità dichiarative, va valutata la finalità della dichiarazione e l'elemento intenzionale: anche una dichiarazione resa per ottenere un atto pubblico può integrare il reato se risulta finalizzata a occultare la verità su diritti o titolarità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.