Cassazione Penale, Sentenza n. 2699/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) per il reato previsto dall'art. 217 L.F. (capo B) il ricorrente deduce che la società era in dissesto già dal 2005/2006 e aveva cessato di fatto l'attività, rendendo scusabile l'omissione degli adempimenti contabili; 2) per l'aggravamento del dissesto (capo C, artt. 217 e 224 L.F.) si contesta che la Corte di appello non abbia valutato correttamente l'elemento soggettivo (colpa grave) e la prova dell'aggravamento; 3) per il capo D si censura l'omessa verifica su quando sarebbe stata ceduta un'autovettura di modesto valore e l'assenza di un vantaggio per il reo, contestando la sussistenza del dolo; 4) per il capo E (falso dichiarativo) si sostiene che la dichiarazione era diretta solo a ottenere l'autentica di firma e non a comprovare una diversa verità, mancando il dolo del falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in gran parte mera rielaborazione fattuale o già esaminati e correttamente respinti in sede di merito (mancanza di specificità ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di aspecificità rilevante ai fini dell'inammissibilità). Ha confermato i principi applicati dalla Corte di appello: assoluzione per il reato sub A, condanna per i restanti reati con rideterminazione della pena a dieci mesi di reclusione e conferma delle correlate pene accessorie fallimentari; ritenuta la configurabilità della bancarotta semplice documentale poiché l'obbligo di tenuta delle scritture contabili permane fino alla cancellazione dal registro delle imprese; ritenuto provato l'aggravamento del dissesto e la colpa grave in relazione agli aumenti debitori dovuti a sanzioni e interessi; ritenuta fondata la ricostruzione circa la mancata dichiarazione dell'autovettura e il falso dichiarativo. Per legge ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 217 legge fallimentare (L.F.)
Norma invocata per la bancarotta e le fattispecie connesse: la Corte ha ritenuto integrati sia la bancarotta semplice documentale sia l'aggravamento del dissesto, con riferimento alla colpa grave dovuta alla reiterata omissione dell'adempimento fiscale e contabile
art. 224 legge fallimentare (L.F.)
Richiamata insieme all'art. 217 per la fattispecie di aggravamento del dissesto; la Corte ha ritenuto che l'accumulazione di debiti tributari e relativi interessi possa giustificare il giudizio di colpa grave
art. 220 legge fallimentare (L.F.) co. 1
Norma riferita alla omissione in inventario: la Corte ha ritenuto provata la mancata indicazione di un bene sociale e ha valorizzato la successiva ricostruzione probatoria (bene rinvenuto presso terzo) per integrare la fattispecie
art. 2214 cod. civ.
Imposizione dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili: la Corte ha ribadito che l'obbligo persiste fino alla cancellazione dal registro delle imprese, configurando il reato anche quando l'attività sia cessata di fatto
art. 581 cod. proc. pen.
Richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente carenti nella funzione critica rispetto alla motivazione di merito
art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
Norma invocata per l'inammissibilità per aspecificità: la decisione sottolinea che la mancata correlazione tra motivi e decisione impugnata può condurre all'inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'accessorio delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata come principio secondo cui l'inammissibilità può essere determinata da profili di colpa del ricorrente; utilizzata per giustificare la condanna alla somma a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- L'obbligo di tenere le scritture contabili è formale e perdura fino alla cancellazione dal registro delle imprese: la cessazione di fatto dell'attività non esclude di per sé la responsabilità penale per bancarotta semplice documentale.
- Per il reato di aggravamento del dissesto (art. 217, n.4 L.F.) è necessario valutare sia l'elemento oggettivo (aggravamento effettivo del dissesto) sia l'elemento soggettivo: la colpa grave può essere desunta da condotte omissive reiterate che hanno determinato l'aumento dei debiti (es. omissioni fiscali prolungate).
- Le contestazioni in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata: motivi generici o che ripropongono valutazioni di merito già esaminate rischiano l'inammissibilità.
- La semplice dichiarazione di aver cessato l'attività o di aver accidentalmente distrutto le scritture contabili richiede prova convincente: deduzioni tardive, generiche o non documentate sono facilmente ritenute inidonee dai giudici di merito e di legittimità.
- Per le contestazioni su beni aziendali (es. vendita di autoveicoli) serve ricostruzione temporale e probatoria convincente: la ritrovazione del bene presso terzi e le dichiarazioni raccolte possono integrare la prova della condotta omissiva o del falso.
- Nel caso di falsità dichiarative, va valutata la finalità della dichiarazione e l'elemento intenzionale: anche una dichiarazione resa per ottenere un atto pubblico può integrare il reato se risulta finalizzata a occultare la verità su diritti o titolarità.
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