Cassazione Penale, Sentenza n. 10276/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'istante chiedeva al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) in relazione a delitti per i quali era stato già condannato con sentenze irrevocabili. Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, rigettò l'istanza con ordinanza del 17/03/2021. In sede di ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 665, commi 4 e 4-bis, c.p.p., sostenendo che, essendo l'ultima sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica, la decisione sull'istanza dovesse essere assunta in composizione monocratica; con il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione e violazioni di legge sul mancato riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla competenza. Ha affermato che la regola dell'art. 665, comma 4-bis, c.p.p. (competenza al collegio quando lo stesso tribunale ha emesso più provvedimenti in composizione monocratica e collegiale) si applica solo se i provvedimenti provengono dal medesimo ufficio giudiziario; se i provvedimenti sono stati emessi da giudici diversi si applica la regola dell'art. 665, comma 4, c.p.p., secondo cui è competente il giudice che ha pronunciato per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile. Nel caso di specie l'ultimo provvedimento irrevocabile risultava pronunciato dal Tribunale in composizione monocratica, per cui l'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione delle regole inderogabili sulla competenza funzionale. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 17/03/2021 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri perché provveda sull'istanza in composizione monocratica; le ulteriori censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
Comma 4: in generale è competente il giudice (monocratico o collegiale) che ha pronunciato per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile. Comma 4-bis: la competenza al collegio, nei casi in cui lo stesso tribunale abbia emesso più provvedimenti in composizione monocratica e collegiale, opera solo se i provvedimenti sono del medesimo ufficio; la regola del collegio è di natura funzionale, assoluta e inderogabile.
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione: concerne il cumulo e gli effetti delle condanne per più delitti riconosciuti tra loro dalla continuazione; nel caso il ricorrente aveva chiesto l'applicazione di questa disciplina per reati per i quali aveva già sentenze irrevocabili.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015; Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020
La giurisprudenza precisa che la regola del comma 4-bis va riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale; in presenza di provvedimenti emessi da giudici diversi si applica la regola generale del comma 4. Inoltre la competenza attribuita al collegio dall'art. 665, comma 4-bis, ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile e la sua violazione è rimediabile in cassazione.
Massime di principio
- Quando sono coinvolti più provvedimenti irrevocabili, la competenza per questioni di esecuzione segue l'art. 665 c.p.p.: è competente il giudice che ha pronunciato per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile.
- Se lo stesso tribunale ha emesso sia provvedimenti in composizione monocratica sia in composizione collegiale, e si tratta di provvedimenti del medesimo ufficio, si applica l'art. 665 comma 4-bis e la competenza spetta al collegio; la regola è funzionale e inderogabile.
- Se i provvedimenti sono stati emessi da giudici diversi (anche se dello stesso tribunale), prevale la regola generale: decide il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile (monocratico o collegiale).
- La violazione delle regole di competenza funzionale può essere censurata in cassazione; il rimedio pratico può essere l'annullamento senza rinvio e la rimessione degli atti alla corretta composizione del giudice competente.
- Prima di proporre istanze in sede esecutiva (es. richiesta di applicazione della continuazione) è importante verificare sul certificato penale quale sia il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, perché da ciò dipende la composizione del giudice competente.
- In casi simili, rivolgere l'istanza direttamente al giudice che risulta competente secondo l'art. 665 c.p.p. riduce il rischio di vizi di competenza e di impugnazioni.
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