Sentenza n. 809/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione della Commissione per l’accesso che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di accesso dell’Agenzia delle Entrate, relativo ad atti della Guardia di Finanza e ad atti tributari riguardanti una società concorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’accesso documentale a: i verbali della verifica ispettiva della Guardia di Finanza nei confronti della società controinteressata, concernenti materie prime e rimanenze di zinco; gli atti e le comunicazioni relativi al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della controinteressata; nonché accordi, atti di accertamento con adesione, atti di ravvedimento operoso e inviti a comparire emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla posizione fiscale della controinteressata per gli anni 2016-2021. Dopo il diniego dell’Agenzia delle Entrate, motivato dal dissenso della controinteressata, la ricorrente aveva adito la Commissione per l’accesso, la cui decisione di inammissibilità era stata impugnata davanti al TAR Lazio e poi riassunta davanti al TAR Marche a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale. Con unico motivo, la ricorrente ha sostenuto che la Commissione avesse erroneamente qualificato l’istanza come accesso ambientale ai sensi del d.lgs. 195/2005, omettendo di considerare che la richiesta era fondata su un interesse difensivo e funzionale alla tutela dei propri diritti e interessi nel giudizio pendente davanti al TAR Marche.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente precisato che il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto: il giudice deve verificare direttamente la fondatezza della pretesa ostensiva, indipendentemente dalla legittimità formale del diniego impugnato. Nel caso concreto, l’istanza riguardava anche e specificamente atti tributari, come risultava dal suo contenuto e dalla richiesta rivolta all’Agenzia delle Entrate. Tali atti sono esclusi dall’accesso documentale ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990, soprattutto quando attengono a procedimenti tributari ancora in corso. La mera vicinanza o posizione concorrenziale non dimostra, inoltre, un interesse qualificato sufficiente: un generico interesse concorrenziale non consente di accedere indiscriminatamente agli atti relativi a un concorrente, il quale vanta un contrapposto interesse alla protezione delle proprie informazioni industriali, commerciali e fiscali. Il giudice ha altresì escluso che l’accesso difensivo costituisse l’unico strumento di tutela, osservando che, nel giudizio già pendente, il giudice può acquisire documenti ed esercitare i propri poteri istruttori ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 c.p.a. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controinteressata le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori; le altre spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
accesso agli atti e ai documenti amministrativi
La domanda di accesso è stata valutata secondo la disciplina dell’accesso documentale, verificando direttamente la fondatezza della pretesa ostensiva.
art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990
gli atti tributari sono espressamente esclusi dall’accesso
Gli atti relativi a procedimenti tributari sono sottratti all’accesso documentale, in particolare quando il procedimento è ancora in itinere.
art. 116 c.p.a.
La richiesta di esibizione degli atti è stata esaminata nell’ambito del giudizio speciale in materia di accesso, ma non è stata accolta perché la pretesa ostensiva è risultata infondata.
artt. 63, 64 e 65 c.p.a.
Nel giudizio di cognizione già pendente, il giudice può acquisire documenti ed esercitare poteri istruttori; pertanto, l’accesso amministrativo non costituisce l’unico strumento per tutelare il diritto di difesa.
artt. 25 e 27 l. 241/1990
ricorso alla Commissione per l’accesso
Le disposizioni sono richiamate in relazione al procedimento davanti alla Commissione per l’accesso, la cui decisione è stata impugnata nel giudizio riassunto.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso il giudice non si limita a verificare la legittimità formale del diniego, ma accerta direttamente la fondatezza della pretesa del richiedente, secondo una cognizione sul rapporto.
- Gli atti tributari sono esclusi dall’accesso documentale ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990, specialmente quando riguardano procedimenti tributari ancora in corso.
- La mera vicinanza o posizione concorrenziale non integra, da sola, un interesse qualificato all’accesso agli atti relativi a un concorrente; un interesse concorrenziale generico non legittima l’acquisizione indiscriminata di informazioni industriali, commerciali e fiscali altrui.
- L’accesso difensivo non costituisce l’unico strumento di tutela del diritto di difesa quando sia già pendente un giudizio di cognizione: il giudice può acquisire i documenti rilevanti mediante i propri poteri istruttori ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 c.p.a.
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