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Sentenza

Sentenza n. 2127/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di diniego della compartecipazione alla retta mensile per il ricovero presso una comunità alloggio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune aveva negato la compartecipazione alla retta assistenziale, ritenendo insussistenti le condizioni economiche previste dall'art. 9 del D.A. Regione Siciliana n. 867/S7 del 18 aprile 2003. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del decreto assessoriale e del D.P.C.M. n. 159/2013; il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e l'illogicità manifesta; la contraddittorietà con precedenti determinazioni e il difetto di motivazione; nonché la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. e del principio di tutela della persona con disabilità. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, osservando che il provvedimento era indirizzato alla sorella che aveva presentato l'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure di merito. La controversia riguarda la debenza e la quantificazione della quota di compartecipazione comunale alla retta assistenziale, nell'ambito di un rapporto individuale di utenza regolato da una disciplina puntuale e vincolata. Secondo il Collegio, il Comune non ha esercitato un potere autoritativo o discrezionale, ma si è limitato ad applicare l'art. 9 del D.A. n. 867/S7 del 18 aprile 2003. La pretesa concerne quindi un rapporto paritetico di natura obbligatoria tra utente e Comune e non una prestazione resa nell'esercizio di poteri amministrativi nell'ambito della giurisdizione esclusiva sui pubblici servizi. La cognizione spetta al giudice ordinario, davanti al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 9 D.A. Regione Siciliana n. 867/S7 del 18 aprile 2003

    la S.V. non si trova in condizioni di povertà e dispone di sufficienti risorse economiche, tali da coprire il costo della retta di ricovero

    La disposizione è stata applicata dal Comune in modo puntuale e vincolato per determinare l'eventuale compartecipazione comunale alla retta assistenziale; la relativa applicazione dà luogo a un rapporto paritetico e non all'esercizio di potere autoritativo.

  • D.P.C.M. 159/2013

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla determinazione della situazione economica, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito la corretta applicazione per difetto di giurisdizione.

  • artt. 2, 3 e 32 Cost.

    Le disposizioni costituzionali sono state invocate dalla ricorrente a tutela della persona con disabilità, ma le relative censure non sono state esaminate per il difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario una volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conservazione degli effetti processuali nei limiti previsti dalla disposizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Le controversie sulla debenza e sulla quantificazione della compartecipazione comunale alla retta per il ricovero presso una struttura assistenziale appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione applica una disciplina puntuale e vincolata e non esercita poteri autoritativi o discrezionali.
  • La natura sanitaria o socio-assistenziale della prestazione non determina, di per sé, la giurisdizione amministrativa: quando la controversia riguarda il rapporto individuale di utenza e l'obbligo patrimoniale di concorrere al costo della prestazione, la posizione dedotta ha natura di diritto soggettivo e la cognizione spetta al giudice ordinario.
  • La giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi non si estende alle controversie concernenti la debenza o la quantificazione della retta assistenziale, se il rapporto controverso è paritetico e non implica il sindacato su un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione.
  • La dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente alla parte di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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