Ordinanza n. 453/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa istanza cautelare di sospensione – del provvedimento del decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (codice assicurata 055998606485) del 10.09.2025 dell’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Latina notificato al Sig. Kumar Balbir in data 22.09.2025; - degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Latina
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, sostenendo che la controversia dovesse essere trattata dalla competente sezione staccata. È stata inoltre prospettata la sanatoria, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., del vizio di notificazione del ricorso, inviato a un indirizzo PEC errato dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il TAR non ha esaminato né la domanda cautelare né il merito del diniego di soggiorno. Ha rilevato che l'art. 47, comma 1, c.p.a. esclude che la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata costituisca, fuori dai casi di competenza funzionale inderogabile, una questione di competenza. In applicazione dell'art. 47, comma 2, c.p.a., ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Lazio, affinché decida sull'eccezione sollevata dall'Amministrazione. La questione relativa alla sanatoria della notificazione non è stata definita nel merito.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, c.p.a.
non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata
La ripartizione interna tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata non costituisce questione di competenza, salvo i casi di competenza funzionale inderogabile.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Quando viene sollevata la questione relativa alla ripartizione tra sede centrale e sezione staccata, il fascicolo deve essere rimesso al Presidente del TAR per la decisione.
art. 156 c.p.c.
La disposizione è richiamata in relazione alla prospettata sanatoria del difetto di notificazione del ricorso, ma l'ordinanza non decide tale questione.
Massime di principio
- La ripartizione delle controversie tra la sede del capoluogo di un TAR e una sua sezione staccata, salvo i casi di competenza funzionale inderogabile, non integra una questione di competenza in senso tecnico ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.a.
- Quando è sollevata una questione relativa alla ripartizione interna tra la sede centrale e una sezione staccata del medesimo TAR, il fascicolo deve essere trasmesso al Presidente del tribunale amministrativo regionale affinché provveda ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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