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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08959/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 3 marzo 2025. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, contestandone l'attendibilità e la coerenza. La Corte di cassazione rileva però che la censura non è articolata nei limiti consentiti in sede di legittimità, perché mira a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio e della credibilità della persona offesa, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione salvo macroscopiche contraddizioni motivazionali, che nel caso non sono state ravvisate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse fornito una motivazione lineare e logica sulla responsabilità dell'imputato, fondata sulla credibilità, coerenza e precisione delle dichiarazioni della persona offesa, corroborate da ulteriori elementi probatori. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o della credibilità della persona offesa; la censura deve investire la motivazione della decisione e non la sola ricostruzione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo quando si denunci un effettivo difetto logico-argomentativo della sentenza impugnata, non quando si chieda una diversa lettura delle prove.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o illogicità decisive.
  • Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità su dichiarazioni della persona offesa ritenute coerenti, dettagliate e corroborate da ulteriori elementi di prova, la critica che si limiti a contestarne l'attendibilità integra una censura di merito e non un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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