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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29312/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA su alcuni locali situati in un fabbricato di Formello, originariamente proposti dalla contribuente in categoria C/3 e poi riclassati dall'Ufficio in categoria D/7 con aumento della rendita. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che i locali avessero caratteristiche proprie delle categorie ordinarie C/2 o C/3 e che l'Ufficio avesse errato nel valorizzare la destinazione del complesso come capannone industriale e la sua collocazione in zona industriale. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: motivazione apparente della sentenza d'appello; omessa sospensione necessaria per pregiudizialità rispetto ad altro giudizio catastale; violazione dei criteri di classamento ex d.P.R. n. 138/1998; illegittimità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo; carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il giudice attribuito prevalenza alla relazione tecnica e alle fotografie senza adeguata considerazione della documentazione contraria prodotta dalla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e sei i motivi, affermando che la sentenza impugnata era dotata di motivazione sufficiente, che non sussisteva una pregiudizialità idonea a imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. in materia catastale, che il classamento va determinato sulla base delle caratteristiche oggettive dell'immobile e non dell'uso concreto, che nella procedura DOCFA non era necessario un ulteriore contraddittorio preventivo, che l'avviso era adeguatamente motivato perché conteneva gli elementi essenziali e la perizia di stima, e che non vi era violazione dell'art. 116 c.p.c. poiché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato le risultanze tecniche rilevanti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    La mancanza di motivazione rileva solo quando la sentenza sia priva della ratio decidendi o presenti argomentazioni incomprensibili, inconciliabili o meramente apparenti.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza deve contenere: ... 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    Il requisito di motivazione delle sentenze tributarie è soddisfatto se il ragionamento decisorio è controllabile e non solo formalmente esistente.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria richiede una pregiudizialità tale che la definizione dell'altro giudizio costituisca presupposto logico-giuridico indispensabile e possa astrattamente porsi un conflitto di giudicati; in materia catastale, variazioni successive dello stato di fatto escludono di regola tale conflitto.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    La categoria catastale si determina secondo la normale destinazione funzionale dell'unità, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi e delle consuetudini locali.

  • art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo motivazionale dell'avviso catastale è soddisfatto con l'indicazione degli elementi oggettivi essenziali e, nella procedura DOCFA, con la relazione tecnica e gli elementi conoscibili dal contribuente.

  • art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di sessanta giorni e le garanzie proprie delle verifiche fiscali non si applicano agli atti catastali emessi a seguito di DOCFA.

  • art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75

    Richiamato come parte del quadro normativo catastale e procedurale applicabile alla revisione del classamento.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La procedura DOCFA è descritta come procedimento a forte partecipazione del contribuente, idoneo a garantire il contraddittorio nella fase anteriore all'atto.

  • art. 11, comma 1, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    La revisione del classamento conseguente a denuncia di variazione catastale non richiede di per sé sopralluogo o contraddittorio preventivo ulteriore.

  • art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato nel quadro della disciplina del classamento catastale e del sopralluogo per la determinazione della categoria.

  • art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito

    Il classamento va compiuto con riferimento alla destinazione e alle caratteristiche dell'immobile all'atto del classamento, non all'uso soggettivo del proprietario.

  • art. 62 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare

    Le consuetudini locali rilevano nella misura in cui si collegano alle caratteristiche costruttive oggettive dell'immobile.

  • art. 10 legge 11 agosto 1939, n. 1249

    Richiamato per qualificare il fabbricato come riconducibile alla disciplina degli immobili speciali.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola solo entro i limiti di soggetti, petitum e causa petendi, e, in materia tributaria, solo quanto agli accertamenti di fatto identici.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso o disapplica la regola di valutazione; non basta contestare il cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    Usato quale parametro di denuncia della nullità della sentenza o della violazione di regole processuali rilevanti come la motivazione apparente e la mancata sospensione.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Parametro del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali e processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e sul mancato esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive, strutturali, tipologiche e dimensionali dell'immobile; l'uso concreto del bene da parte del proprietario è solo eventuale elemento confermativo e non criterio decisivo.
  • Le categorie speciali D ed E si applicano quando il fabbricato, per le sue caratteristiche, sia insuscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; la classificazione non può dipendere da destinazioni episodiche, anomale o temporanee.
  • In materia catastale, il giudicato esterno vincola soltanto per l'identità di soggetti, petitum e causa petendi, e comunque nei limiti dell'accertamento di fatto cristallizzato; nuove variazioni edilizie o catastali consentono una nuova valutazione del classamento.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una vera pregiudizialità logico-giuridica idonea a far temere un conflitto di giudicati; essa non opera quando la nuova controversia riguarda immobili o stati di fatto sopravvenuti e non perfettamente coincidenti.
  • Nella procedura DOCFA, il contraddittorio è strutturalmente già assicurato dalla partecipazione del contribuente alla proposta e alla successiva verifica tecnica; l'amministrazione che si discosti dalla proposta non è tenuta, in assenza di specifica previsione, a un ulteriore contraddittorio endoprocedimentale generalizzato.
  • L'avviso di accertamento catastale è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali del classamento e consente al contribuente di comprendere il criterio tecnico seguito; la perizia di stima conosciuta o conoscibile non deve essere necessariamente riprodotta integralmente nell'atto.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore probatorio non consentito; non basta contestare la valutazione comparativa del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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