Sentenza del 11/05/2018 n. 11478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'attribuzione della rendita catastale relativa a un compendio immobiliare, sostenendo in particolare che le attrezzature tecniche destinate alla telefonia non erano di sua proprietà né nel suo uso, bensì appartenevano ed erano utilizzate da XXXX s.p.a. Ha inoltre denunciato l'insufficiente motivazione della sentenza di merito e dell'atto di attribuzione della rendita, nonché la violazione delle norme in materia di intestazione, accatastamento e motivazione degli atti amministrativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo la motivazione della Commissione Tributaria Regionale di Trento laconica, ambigua e priva dell'indicazione dei fatti e delle ragioni giuridiche alla base della decisione. La sentenza impugnata non aveva chiarito la proprietà delle attrezzature né verificato l'esistenza di un rapporto giuridico tra la società ricorrente e i beni tale da giustificare l'attribuzione della rendita catastale. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 17
La norma è stata invocata in relazione alla necessità che l'attribuzione della rendita catastale sia riferita a un soggetto titolare di un idoneo rapporto giuridico con il bene oggetto di accatastamento.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4
La norma è stata richiamata dalla ricorrente in tema di individuazione dei beni rilevanti ai fini catastali e dei presupposti dell'accatastamento; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Costituzione, art. 111
Impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Una motivazione meramente assertiva, oscura o tautologica, che non esponga i fatti rilevanti e il percorso logico seguito, può determinare la cassazione della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
Prevede i vizi di legittimità relativi, rispettivamente, alla nullità della sentenza per mancanza di un requisito essenziale e all'insufficienza o contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi, secondo la formulazione applicabile al giudizio.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; il mancato rispetto può comportare la nullità della pronuncia.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Stabilisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; il motivo è stato dichiarato assorbito.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Prevede l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi; il motivo è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Un'attribuzione di rendita catastale deve essere collegata a un rapporto giuridico effettivo tra il destinatario e i beni oggetto di accatastamento; se i beni appartengono o sono nella disponibilità di un diverso soggetto, tale circostanza deve essere specificamente verificata.
- La sentenza che decide una controversia tributaria deve esporre i fatti rilevanti, le prove considerate e il ragionamento che conduce alla conclusione. Affermazioni generiche o tautologiche non consentono il controllo della decisione e possono comportare la cassazione con rinvio.
- Quando il giudice di merito non chiarisce la titolarità dei beni o il presupposto giuridico della pretesa fiscale, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per vizio di motivazione senza decidere direttamente nel merito.
- Negli atti catastali e tributari, la motivazione deve permettere al contribuente di comprendere come l'amministrazione abbia determinato la rendita e quali beni abbia incluso nella valutazione.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva al contribuente: impone un nuovo esame della controversia, durante il quale dovranno essere accertati i fatti e il rapporto giuridico con i beni.
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