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Sentenza

Sentenza n. 13222/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento e, in particolare, per quanto possa occorrere: - dell''Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - dell''intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022; - della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, a firma del Dirigente della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, e per l''odierna ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del relativo procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GAMMA SERVIZI S.R.L. l’11.11.2024: - della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, a firma del Dirigente della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, e per l’odierna ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del relativo procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GAMMA SERVIZI S.R.L. il 27.3.2025: - della Determinazione n. 25860 in data 27 novembre 2024, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha ridefinito le quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale 22 luglio 2024, n. 139; - della successiva Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 3 febbraio 2025, comunicata alla ricorrente il 7 febbraio 2025, di “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”;

Giustizia amministrativa202304530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti ministeriali e regionali di individuazione e quantificazione della quota di ripiano dovuta per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti e connessi, nonché la determinazione della Regione Emilia-Romagna e gli atti delle aziende sanitarie regionali relativi all'individuazione del fatturato e delle quote di ripiano dovute per gli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la rideterminazione regionale delle quote adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024 e il successivo differimento dei termini di pagamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato la somma dovuta nella misura ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva effettuato il pagamento della quota pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e che la Regione aveva accertato l'avvenuto versamento. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, l'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo; la stessa disposizione prevede che l'accertamento regionale del pagamento determini la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... determina la cessazione della materia del contendere ... con compensazione delle spese di lite.

    Il pagamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione di ripiano per gli anni 2015-2018 e, una volta accertato dalla Regione, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi concernenti i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta estingua integralmente l'obbligazione amministrativa oggetto del giudizio e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, l'integrale versamento produce il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della controversia.
  • Nei giudizi relativi agli obblighi di ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018, l'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento della quota ridotta prevista dalla legge sopravvenuta determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la legge collega espressamente alla cessazione della materia del contendere il pagamento dell'importo ridotto e l'accertamento amministrativo del versamento, il giudice deve definire il giudizio con tale pronuncia e compensare le spese secondo la disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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