Direttiva 2014/10
Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/10/UE modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per inserire una nuova esenzione relativa al piombo in talune leghe impiegate in applicazioni criogeniche e in specifici dispositivi medici e industriali. La Commissione motiva l’intervento con l’impossibilità, allo stato attuale, di sostituire o eliminare il piombo in tali usi e con la necessità di tempo per prove di affidabilità e registrazione di soluzioni alternative. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il termine di trasposizione previsto e l’esenzione ha durata limitata fino al 30 giugno 2021.
Modifica tecnica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per introdurre un’esenzione sull’uso del piombo in specifiche leghe impiegate in applicazioni criogeniche e in taluni dispositivi medici e strumenti industriali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la direttiva delegata nel proprio diritto interno. Sul piano materiale riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE, con riferimento specifico alle applicazioni elencate nell’allegato IV: piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico usato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori, in sonde criogeniche criorefrigerate, in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, nei dispositivi medici di categoria 8 e negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. L’esenzione è temporanea e scade il 30 giugno 2021.
Direttiva delegata 2014/10/UE: esenzione RoHS per il piombo in specifiche applicazioni criogeniche e industriali
La direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’atto introduce un’esenzione tecnica e temporanea per l’uso del piombo in talune leghe, giustificata dall’attuale mancanza di alternative praticabili e dalla necessità di disporre di tempo per prove di affidabilità e registrazione di soluzioni sostitutive.
Obiettivo e contesto normativo
La direttiva 2011/65/UE vieta, in linea generale, l’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. La Commissione, sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), adatta l’allegato IV al progresso tecnico per consentire un’esenzione circoscritta, coerente con la struttura della disciplina RoHS che ammette deroghe quando la sostituzione è tecnicamente impraticabile.
Ambito di applicazione dell’esenzione
L’esenzione riguarda il piombo in leghe utilizzato come superconduttore e conduttore termico nelle seguenti applicazioni:
- scambiatori freddi di criorefrigeratori;
- sonde criogeniche criorefrigerate;
- sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati;
- dispositivi medici di categoria 8;
- strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
La misura opera all’interno dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE e, quindi, incide sul regime delle esenzioni applicabili alle apparecchiature interessate dalla disciplina sulla restrizione delle sostanze pericolose.
Modifica introdotta
L’articolo 1 della direttiva dispone l’inserimento nell’allegato IV del nuovo punto 29. Tale punto formalizza l’esenzione per il piombo nelle applicazioni sopra descritte e ne limita espressamente la durata fino al 30 giugno 2021.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
La direttiva è vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. In base all’articolo 2:
- gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore;
- tali misure devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
- le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri;
- il testo delle misure di recepimento deve essere comunicato immediatamente alla Commissione;
- deve essere trasmesso anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore elettrico-elettronico, medico e industriale, la direttiva rileva perché:
- consente, entro il perimetro e per il periodo indicato, l’impiego del piombo nelle applicazioni specificate;
- richiede verifica puntuale della copertura dell’esenzione rispetto al prodotto concreto e alla sua classificazione;
- impone monitoraggio della scadenza del 30 giugno 2021, dopo la quale l’esenzione non è più applicabile salvo ulteriori proroghe o nuove deroghe adottate nell’ordinamento UE.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, con l’inserimento del nuovo punto 29 relativo al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico per specifiche applicazioni criogeniche, in dispositivi medici categoria 8 e negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
Ragioni dell’esenzione
Dai considerando emerge che la direttiva 2011/65/UE vieta l’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, ma la sostituzione o eliminazione del piombo per le applicazioni descritte non è al momento possibile; non esistono sul mercato soluzioni senza piombo praticabili e occorre tempo per prove di affidabilità e registrazione di prodotto di alternative.
Recepimento nazionale
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 1, prevede la comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento. L’articolo 2, paragrafo 2, richiede inoltre la trasmissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Durata dell’esenzione
Nel nuovo punto 29 dell’allegato IV è previsto che l’esenzione per il piombo nelle applicazioni indicate scada il 30 giugno 2021.
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