Cassazione Penale, Sentenza n. 2836/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 22/12/2022 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Vasto (25/03/2021) per i reati di truffa e ricettazione. Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione riguardo all'art. 648 c.p. (ricettazione) e all'art. 640 c.p. (truffa), menziona profili costituzionali (art. 27 Cost.), censura la valutazione della recidiva e solleva questioni di ammissibilità del ricorso stesso. Successivamente è pervenuta remissione della querela da parte di Pardini Marco per il reato di truffa, tempestivamente accettata dall'imputato mediante procuratore speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa (capo 1) perché il reato si è estinto per remissione della querela ai sensi dell'art. 152 c.p.; le spese del procedimento sono poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p. Per il reato di ricettazione (capo 2) il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che i motivi riproducessero le stesse questioni già esaminate e respinte in sede di merito e che non fossero dedotte censure di legittimità specifiche e scrutinabili. Di conseguenza è stata determinata la pena per la ricettazione in anni 2, mesi 3 di reclusione e euro 400,00 di multa; la pena complessiva è stata ridotta nella misura relativa alla truffa in applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La remissione di querela estingue il reato procedibile a querela; se la querela è ritualmente rimessa e la remissione è accettata, sussiste l'elemento estintivo che impone l'annullamento senza rinvio della condanna relativa al reato estinto.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, c.p.p.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato anche quando il reato è estinto per remissione di querela.
art. 648 cod. pen. (comma secondo)
art. 648, comma secondo, c.p.
Norma relativa alla ricettazione; nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibili le censure del ricorrente perché si limitavano a riproporre le medesime questioni già affrontate e motivatamente respinte dai giudici di merito, senza dedurre vizi di legittimità specifici e scrutinabili.
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa: la configurazione della responsabilità è stata però resa priva di effetto dalla remissione della querela che ha estinto tale reato.
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.
Norma applicata per la riduzione della pena in conseguenza dell'annullamento della parte di condanna relativa al reato estinto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata)
Sez. 5, Sent. n. 11933/2005; Sez. 2, Sent. n. 25517/2019; Sez. 6, Sent. n. 19930/2019; Sez. 2, Sent. n. 9106/2021
La giurisprudenza richiamata chiarisce che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve nella mera ripetizione di motivi già dedotti e motivatamente esaminati in sede di merito; in sede di legittimità le doglianze devono evidenziare vizi specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) su aspetti essenziali che avrebbero imposto diversa conclusione.
Massime di principio
- Se la parte offesa ha rimesso la querela e la remissione è stata regolarmente accettata, il relativo reato estingue e la condanna su quel capo va annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 152 c.p.; le spese restano in genere a carico del querelato (art. 340, comma 4, c.p.p.).
- Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in termini sostanzialmente identici i motivi già esaminati e respinti in sede di merito è normalmente dichiarato inammissibile: in Cassazione vanno indicate censure di diritto specifiche e scrutinabili, non una diversa valutazione dei fatti o della persuasività delle prove.
- Per allegare vizi di motivazione utili in Cassazione occorre contestare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, ovvero l'ignoramento di atti probatori essenziali; semplici argomentazioni alternative sulla valutazione delle prove sono inefficaci.
- Quando il giudicato è composto da più capi, l'estinzione di uno di essi per remissione di querela non impedisce la permanenza delle condanne relative agli altri reati, con conseguente ricalcolo della pena complessiva (eventuale riduzione nella misura riferita al capo estinto).
- È opportuno, nelle impugnazioni, articolare censure di legittimità puntuali e documentate (con riferimento a profili formali e giuridici rilevanti) per evitare l'eccezione di inammissibilità basata sulla mera ripetizione di doglianze già decise.
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