Cassazione Penale, Ordinanza n. 06708/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, pronunciata quale giudice del rinvio, che lo aveva nuovamente condannato per un reato ricompreso nell'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscerla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla particolare tenuità del fatto, perché la Corte di merito aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando l'abitualità della condotta e l'identità di indole tra il reato oggetto del processo e quelli per i quali l'imputato aveva riportato precedenti condanne, tutti commessi nell'ambito dell'attività d'impresa. È stata quindi confermata la condanna alle spese processuali e disposto il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Indicato come norma incriminatrice per il fatto per cui l'imputato è stato condannato in sede di rinvio.
art. 131-bis c.p.
La sua applicazione è stata esclusa perché la Corte territoriale ha ravvisato l'abitualità del comportamento e l'identità di indole con precedenti reati, ritenute ostative alla particolare tenuità del fatto.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente, può disporsi il pagamento alla Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata a sostegno della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nel proporre un'impugnazione manifestamente inammissibile.
Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci
Richiamata per il criterio secondo cui l'identità dell'indole dei reati va valutata in concreto, verificando se presentino caratteri fondamentali comuni.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice accerti l'abitualità della condotta, desumibile anche dall'identità di indole tra il reato per cui si procede e precedenti reati commessi dallo stesso soggetto.
- La valutazione dell'identità di indole dei reati ai fini dell'art. 131-bis c.p. deve essere compiuta in concreto, verificando se i fatti presentino caratteri fondamentali comuni e non limitandosi a un confronto astratto tra le fattispecie.
- Quando la motivazione di merito sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è congrua e логica, essa non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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