Sentenza n. 3945/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato (Decreto Flussi 2024) rilasciato in favore del lavoratore in data 25.09.2024 su istanza del richiedente sig. -OMISSIS- - codice pratica: -N/L/Q/2024/196736 e del conseguenziale visto d'ingresso rilasciato il 27.09.2024- provvedimento di revoca notificato il 24.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi 2024 e atti consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottata dopo la mancata presentazione del datore di lavoro alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e dopo la mancata stipula del contratto entro otto giorni dall'ingresso in Italia. Ha dedotto la violazione degli artt. 5, comma 5, e 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, nonché dei principi di buona fede e legittimo affidamento, sostenendo che la mancata instaurazione del rapporto fosse dipesa da una causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore: l'attività del datore di lavoro era cessata prima della convocazione e il datore era divenuto irreperibile. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché la Prefettura, pur informata della cessazione dell'attività, della denuncia-querela presentata dal lavoratore per la truffa subita e della richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non aveva valutato tali elementi né la successiva disponibilità di una nuova offerta di lavoro. L'Amministrazione ha sostenuto la natura vincolata della revoca, richiamando l'assenza del datore di lavoro e dei requisiti documentali essenziali, e ha negato l'applicabilità del permesso per attesa occupazione in mancanza di un rapporto di lavoro già formalmente instaurato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta e gli atti consequenziali. Ha ritenuto erronea l'applicazione dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, poiché la disposizione, pur prevedendo la revoca in caso di mancata sottoscrizione del contratto entro otto giorni dall'ingresso, fa salva l'ipotesi in cui il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause comunque non imputabili al lavoratore. La cessazione dell'attività del datore di lavoro, intervenuta prima della convocazione, e la sua successiva irreperibilità integravano una causa non imputabile al ricorrente e rendevano impossibile la stipula. La Prefettura, informata di tali circostanze, non poteva procedere a una revoca automatica e formalistica, ma doveva valutarle concretamente. Il giudice ha inoltre ritenuto illegittima l'omessa considerazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, degli elementi favorevoli sopravvenuti: la denuncia per truffa, la cessazione dell'attività datoriale, la richiesta di permesso per attesa occupazione e la nuova offerta di lavoro. Ha affermato che tale permesso può essere valutato anche quando il rapporto di lavoro non sia stato ancora formalmente instaurato, se la mancata instaurazione dipende da cause non imputabili allo straniero. L'Amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare la posizione del ricorrente secondo i principi affermati, valutando concretamente il rilascio del permesso per attesa occupazione e la possibilità di perfezionare il nuovo rapporto lavorativo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore
La revoca del nulla osta per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso non è automatica quando il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando gli elementi favorevoli sopravvenuti e la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati della parte interessata mediante oscuramento.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso non può essere adottata automaticamente quando la mancata stipula dipenda da forza maggiore o da circostanze comunque non imputabili al lavoratore straniero.
- La cessazione dell'attività del datore di lavoro e la sua irreperibilità, ove rendano oggettivamente impossibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno, integrano cause non imputabili al lavoratore ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998.
- L'amministrazione, prima di revocare il nulla osta, deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero e considerare gli elementi sopravvenuti comunicati dall'interessato, inclusi la cessazione dell'attività datoriale, la denuncia di una truffa e la disponibilità di una nuova offerta di lavoro.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere valutato anche quando il rapporto di lavoro originariamente previsto non sia mai stato formalmente instaurato, se la mancata instaurazione dipende da una scelta del datore di lavoro o da altra causa non imputabile allo straniero.
- L'annullamento della revoca del nulla osta impone all'amministrazione il riesame della posizione dello straniero secondo i principi affermati dal giudice, senza comportare automaticamente il rilascio del permesso per attesa occupazione.
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