Cassazione Penale, Sentenza n. 9016/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 c.p.p., sostenendo che il capo C) del processo sia lo stesso fatto già deciso con sentenza del 20/12/2018 (capo H) e che quindi operi il divieto di bis in idem; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 195 c.p.p., deducendo che i giudici di merito avrebbero valutato inadeguatamente l'attendibilita della fonte dichiarativa Ben Said Arbi, le cui dichiarazioni sarebbero de relato e prive di riscontri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per applicare l'art. 649 c.p.p. occorre l'identita del fatto nella sua dimensione storico-naturalistica (coincidenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona) e ha constatato che il capo C) (reato di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 relativo a immigrazione clandestina, con riferimento al 17/02/2017) e il precedente capo H) (reato di contrabbando ex art. 291 quater DPR 43/1994) non sono lo stesso fatto per differente atteggiarsi delle condotte e finalita; la sovrapposizione di alcune intercettazioni o il fatto che le indagini siano svolte nello stesso contesto investigativo non sono rilevanti ai fini dell'identita del fatto. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che non le compete sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito; ha quindi ritenuto congrua e sufficiente la motivazione di merito circa la credibilita di Ben Said Arbi, valorizzando anche riscontri investigativi e dichiarazioni parallele e altri elementi probatori. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
Richiesto per sostenere il divieto di bis in idem: va applicato solo se le due pronunce riguardano lo stesso fatto nella dimensione storico-naturalistica (coincidenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo, persona).
art. 12 D.Lgs. 286/1998
Norma richiamata per il capo C): disciplina ipotesi contestate relative all'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto che la fattispecie ricorra per il fatto del 17/02/2017 nel processo impugnato.
art. 291 quater D.P.R. 43/1994
Norma relativa al contrabbando contestato nel precedente procedimento (capo H); la Corte ha ritenuto che la condotta e la finalita differiscano da quelle contestate nel capo C), escludendo l'identita del fatto.
art. 192 c.p.p.
Disposizione relativa alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni: il ricorso contestava la valutazione della credibilita di una fonte dichiarativa ma la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata.
art. 195 c.p.p.
Riguarda la valutazione delle dichiarazioni rese da testi e collaboratori; la Corte ha ritenuto che le declarazioni di Ben Said Arbi siano state adeguatamente valutate e riscontrate da altri elementi.
art. 516 c.p.p.
Richiamato nel testo come argomento difensivo relativo all'eventuale obbligo del giudice delle indagini preliminari di rideterminare la qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto la questione inconferente, posto che le differenze storiche tra i fatti escludono identita.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Cassazione alla verifica della completezza e logicita della motivazione dei giudici di merito, non consentendo una rinnovata valutazione di merito dei fatti.
art. 416 c.p.
Menzionata nella sentenza impugnata con riferimento al capo A) che è stato dichiarato non doversi procedere per pregresso giudicato; la Cassazione non ha annullato tale valutazione.
Massime di principio
- Per invocare il divieto di bis in idem ai sensi dell'art. 649 c.p.p. occorre dimostrare che le pronunce concernano lo stesso fatto nella dimensione storico-naturalistica: la semplice sovrapposizione di prove o lo stesso contesto investigativo non sono sufficienti.
- La valutazione dell'identita del fatto richiede confronto su condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona; differenze anche parziali possono escludere il divieto di bis in idem.
- La Corte di Cassazione ha poteri di sindacato sulla motivazione dei giudici di merito ma non può sostituirsi a questi nel valutare il valore probatorio delle singole prove; può solo verificare se la motivazione sia coerente, completa e logica.
- Le dichiarazioni di collaboratori o testimoni vanno valutate in relazione ai riscontri investigativi e ad altre evidenze; se i giudici di merito espongono ragioni concrete per la credibilita e indicano riscontri, la Cassazione di norma non annulla per mera diversa valutazione della prova.
- Contestare in cassazione una diversa qualificazione giuridica del fatto decisa in istruttoria richiede dimostrare che si tratti effettivamente dello stesso fatto storico; altrimenti la critica sulla mancata riqualificazione o trasmissione al PM è inconferente.
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