Sentenza n. 894/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di integrazione della graduatoria concorsuale per la classe A019, nella parte in cui inseriva una candidata deceduta, e diniego della richiesta di rettifica e di scorrimento a favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata con 232 punti immediatamente dopo la candidata collocata con 233 punti, ha impugnato il decreto con cui l’amministrazione aveva integrato la graduatoria ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 45/2025, inserendo per la Sardegna la candidata deceduta al momento dell’adozione del decreto. Ha dedotto la violazione e l’errata applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 45/2025, dell’art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990, nonché difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità, sostenendo che la quota integrativa del 30% costituisse un ampliamento oggettivo della graduatoria e dovesse essere attribuita alla candidata successiva secondo l’ordine di merito, anziché essere definitivamente perduta. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6 della l. n. 241/1990 e incompetenza, contestando che il diniego fosse stato comunicato mediante una semplice e-mail ordinaria proveniente da una funzionaria della cui competenza non risultava prova. L’amministrazione ha eccepito la carenza sopravvenuta di interesse, sostenendo che il posto fosse stato assegnato a candidati della successiva procedura concorsuale, e nel merito ha sostenuto la perdita del posto integrativo in caso di decesso o rinuncia del candidato originariamente inserito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse. L’inserimento della ricorrente disposto dall’amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare era espressamente effettuato con riserva e non costituiva riesame satisfattivo degli atti impugnati. Inoltre, l’amministrazione non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare che le successive immissioni in ruolo avessero esaurito o reso inutilizzabile la posizione della ricorrente; la documentazione confermava la persistente efficacia della graduatoria integrata e l’esistenza di una posizione utile. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’art. 2, comma 1, del d.l. n. 45/2025 configura la quota del 30% come meccanismo di ampliamento oggettivo della graduatoria, correlato ai posti messi a concorso e non alla posizione personale del singolo candidato. La quota integrativa permane per tutta la durata di efficacia della graduatoria e deve essere attribuita secondo l’ordine di merito, anche quando il candidato originariamente individuato non possa beneficiarne. Poiché il decesso era già intervenuto al momento dell’adozione del decreto, l’amministrazione avrebbe dovuto individuare direttamente la candidata immediatamente successiva, senza considerare perduto il posto integrativo. Il TAR ha ritenuto assorbite le ulteriori censure relative alla forma, alla competenza e alle modalità del diniego. Ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui non disponevano l’inserimento della ricorrente al primo posto dell’elenco degli idonei integrativo e ha condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025, convertito dalla l. n. 79/2025
è integrata, per un triennio a decorrere dall’anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso
La disposizione istituisce una quota oggettiva di ampliamento della graduatoria, rapportata ai posti messi a concorso e destinata a conservarsi per il periodo di efficacia della graduatoria; il venir meno del candidato inizialmente individuato non comporta la perdita della quota, che deve essere attribuita al successivo candidato secondo l’ordine di merito.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; la decisione è fondata principalmente sull’interpretazione dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 45/2025.
l. n. 241/1990
Richiamata dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, alla forma del diniego e alla competenza del soggetto che lo aveva adottato; tali censure sono state assorbite dopo l’accoglimento del motivo principale.
art. 6 l. n. 241/1990
Invocato con riferimento alla competenza e ai compiti del responsabile del procedimento; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Massime di principio
- Quando una disposizione integra una graduatoria concorsuale entro una percentuale dei posti messi a concorso, la quota integrativa costituisce un ampliamento oggettivo della graduatoria, correlato alla consistenza dei posti e non una posizione personale acquisita dal singolo candidato.
- La quota integrativa di una graduatoria concorsuale, prevista per un determinato periodo di efficacia, deve essere conservata e attribuita secondo l’ordine di merito per tutta la durata della graduatoria, salvo una diversa ed espressa previsione normativa.
- Se il candidato inizialmente individuato per una posizione integrativa è già deceduto al momento dell’adozione dell’atto di integrazione, l’amministrazione deve individuare il candidato immediatamente successivo utilmente collocato, senza considerare perduta la quota aggiuntiva.
- L’inserimento con riserva disposto dall’amministrazione in esecuzione di un’ordinanza cautelare non determina, di per sé, il superamento degli atti impugnati né la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
- L’eccezione di carenza di interesse fondata su successive immissioni in ruolo richiede la puntuale indicazione dei relativi provvedimenti, della loro collocazione temporale e della concreta incidenza sulla posizione del candidato; il mero richiamo a tali eventi non è sufficiente.
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