Cassazione Penale, Sentenza n. 36732/2024 del 02/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere disposta il 19/01/2024 per i reati di tentato omicidio pluriaggravato (capo a), porto delle armi utilizzate (capo b) e pubblica intimidazione con uso di armi (capo c). Il ricorrente censurava: a) l'inutilizzabilità delle intercettazioni attivate con decreti RIT 8036/2023 e 8037/2023 per vizi di motivazione e assenza del requisito di urgenza; b) la carenza di motivazione e la errata qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio (contestando in particolare l'assunto che la pistola si fosse inceppata e l'animus necandi degli aggressori); c) profili procedurali relativi ai reati ai capi b) e c), sostenendo che la successiva correzione di errore materiale ex art.130 cod. proc. pen. non avrebbe sopperito alla mancanza di specifica motivazione sulle esigenze cautelari per tali capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia, accertando che il ricorrente, con atto sottoscritto e autenticato dal difensore pervenuto il 13/05/2024, aveva rinunciato all'impugnazione (e alla discussione). Perciò la Corte non ha esaminato i motivi di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione formale, irrevocabile e idonea a determinare l'inammissibilità, e ha ribadito che la rinuncia alla discussione orale ai sensi dell'art.23 d.l. 28/10/2020, n.137 non muta il rito a cartolare pregiudicando il diritto delle altre parti di concludere oralmente.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base del procedimento di riesame dinanzi al Tribunale; indica la competenza per la richiesta di riesame delle misure cautelari
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante richiamata nella motivazione del Tribunale per evidenziare la gravità e la natura associativa/camorristica del fatto, contribuendo alla presunzione della pericolosità e del pericolo di reiterazione
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione al tentativo (disciplina del tentativo di reato); il ricorrente ha impugnato la qualificazione del fatto come tentato omicidio
art. 575 cod. pen.
Norma sul delitto di omicidio richiamata insieme a quella sul tentativo per contestare la qualificazione giuridica; la Corte non ha comunque deciso sul merito
artt. 272, 274, 292 cod. proc. pen.
Norme processuali invocate dal ricorrente per censurare modalità di acquisizione e utilizzazione di elementi probatori e la loro utilizzabilità ai fini cautelari (contestazione riguardante i capi b) e c))
art. 130 cod. proc. pen.
Norma sulla correzione di errori materiali; il ricorrente asseriva che la correzione effettuata non poteva supplire a una mancata motivazione delle esigenze cautelari per i capi aggiunti
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Norma emergenziale richiamata in tema di discussione orale: la Corte ha confermato il principio che la rinuncia alla discussione orale non muta il rito in forma cartolare e non lede il diritto delle altre parti a concludere oralmente
art. 589 cod. proc. pen.
Prevede la rinuncia all'impugnazione: la Corte ha ritenuto che la rinuncia compiuta nelle forme previste determina l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma invocata come base per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sull'esenzione dal pagamento delle somme a titolo di ammenda/spese per assenza di colpa; la Corte ha ritenuto non dimostrata l'assenza di colpa e ha quindi confermato l'obbligo di versamento
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se resa nelle forme previste (atto sottoscritto e autenticato), rende il ricorso inammissibile: il giudice di legittimità non entra nel merito.
- La rinuncia alla discussione orale ai sensi del d.l. n.137/2020 non trasforma automaticamente il rito in cartolare e non impedisce alle altre parti di concludere oralmente; il giudice può tuttavia procedere alla decisione sulla base degli atti.
- Per censurare l'utilizzabilità di intercettazioni occorre dimostrare i vizi formali (p.es. mancanza del requisito di urgenza) e la loro incidenza probatoria; l'eventuale nullità va dedotta e provata puntualmente.
- La qualificazione come tentato omicidio richiede elementi probatori che attestino l'animus necandi e la condotta idonea a porre in pericolo la vita della vittima; profili tecnici (es. inceppamento della pistola) e comportamenti continuativi degli aggressori sono valutati insieme agli altri indizi.
- L'aggravante di cui all'art.416-bis, quando ritenuta applicabile, rafforza la valutazione del pericolo di reiterazione e della gravità indiziaria per l'applicazione di misure cautelari.
- La correzione di errori materiali ex art.130 cod. proc. pen. non può supplire alla mancanza di una motivazione completa circa le esigenze cautelari; le integrazioni devono rispettare i requisiti motivazionali previsti dalla legge.
- Prima di rinunciare a un'impugnazione valutare le conseguenze formali (inammissibilità, spese, ammenda) e la perdita della possibilità di ottenere la verifica del merito.
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