Cassazione Penale, Sentenza n. 30592/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile per tardività: il ricorso è stato depositato il 27/12/2024, oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza al ricorrente avvenuta il 28/11/2024. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa in udienza il 07/04/2025.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sull'impugnazione dell'ordinanza del GIP di convalida del provvedimento del Questore del 23/10/2024 che aveva disposto il divieto per il ricorrente di accedere agli impianti sportivi nazionali ed UE per qualsiasi incontro di calcio e l'obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza per 5 anni. Il ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del presunto termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento (21/11/2024 ore 15:35) e la convalida del GIP (23/11/2024 ore 11:41), con la censura che una memoria difensiva depositata via PEC il 23/11/2024 alle ore 15:16 non sarebbe stata esaminata; (2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla necessità e urgenza giustificative dell'adozione dell'obbligo di presentazione; (3) vizio di motivazione nella valutazione della pericolosità e richiesta di disapplicazione della recidiva, quest'ultima già sollevata nella memoria difensiva.
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in cassazione devono essere calcolati con attenzione a partire dalla data di notifica dell'atto; il mancato rispetto del termine di decadenza comporta inammissibilità del ricorso.
- Le eccezioni relative al mancato rispetto del diritto di difesa (es. memorie depositate) devono essere tempestivamente dedotte e, se rilevanti, espresse già nelle fasi processuali utili: dopo la scadenza dei termini impugnatori la Corte di cassazione non entra nel merito se l'impugnazione è inammissibile per tardività.
- Per misure cautelari o preventive (divieti di accesso, obblighi di presentazione) è fondamentale che il giudice motivi adeguatamente la necessità e l'urgenza della misura; tali oneri probatori e motivazionali vanno curati dall'autorità che adotta la misura e possono essere oggetto di censura solo se tempestivamente sollevati.
- Questioni come la disapplicazione della recidiva o vizii nella valutazione della pericolosità devono essere formulate in modo chiaro e nei termini procedurali appropriati (es. memorie e deduzioni tempestive) al fine di essere efficacemente valutate dal giudice.
- Se si contesta la regolarità della notificazione che produce decorrenza dei termini, è opportuno raccogliere e conservare ogni prova documentale della notifica e, se esistono profili di nullità, proporre gli specifici rimedi processuali prima della scadenza dei termini.
- In caso di deposito tardivo del ricorso, verificare la possibilità di rimedi straordinari (ad es. istanza di restituzione dei termini) solo se sono presenti cause legittimanti riconosciute dalla legge e adeguatamente documentate.
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