Sentenza del 02/02/2016 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRPEF - spese sostenute per ristrutturazione di immobile - Art. 7, co. 2, lett. q) d.l. 70/2011 - comunicazione di inizio lavori - necessità - non sussiste - detrazione - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione è stata riconosciuta come legittima. Per gli interventi di ristrutturazione iniziati anteriormente al 2011, l'assenza della comunicazione preventiva di inizio lavori non preclude il diritto alla detrazione IRPEF del 36%, in quanto l'obbligo è stato eliminato dalla normativa sopravvenuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della detrazione IRPEF del 36% per spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, in relazione a lavori iniziati prima del 2011, senza previa comunicazione di inizio lavori. Il contribuente sosteneva che, a seguito dell'introduzione dell'art. 7, comma 2, lettera q), del d.l. 70/2011, tale comunicazione non fosse più necessaria.
Norme richiamate
Art. 7, comma 2, lettera q), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge n. 106/2011
La disposizione ha eliminato l'obbligo della comunicazione preventiva di inizio lavori ai fini della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, anche per lavori iniziati prima del 2011, l'omissione della comunicazione non determina la perdita della detrazione.
Detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Il beneficio fiscale spetta quando sono rispettati i requisiti sostanziali dell'intervento e le altre condizioni documentali e fiscali previste, senza che l'assenza della comunicazione preventiva di inizio lavori costituisca, nel caso esaminato, causa automatica di decadenza.
Massime di principio
- Quando una norma successiva elimina un adempimento formale richiesto per una detrazione fiscale, l'assenza di tale adempimento non dovrebbe comportare automaticamente la decadenza dal beneficio, soprattutto se l'intervento è comunque documentato e gli altri requisiti sostanziali sono rispettati.
- Per lavori di ristrutturazione iniziati prima del 2011, la mancata comunicazione preventiva di inizio lavori non impedisce, di per sé, di usufruire della detrazione IRPEF del 36%, alla luce dell'art. 7, comma 2, lettera q), del d.l. 70/2011.
- Restano necessari la prova dell'effettivo sostenimento delle spese, la riconducibilità dei lavori agli interventi agevolabili, i pagamenti tracciabili quando richiesti e la conservazione della documentazione prevista dalla disciplina fiscale.
- La decisione riguarda specificamente l'obbligo di comunicazione preventiva e non implica che ogni irregolarità formale o sostanziale sia irrilevante ai fini della detrazione.
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