Cassazione Penale, Ordinanza n. 13929/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo ulteriori effetti sulla responsabilità penale, oltre al mantenimento della decisione di merito che aveva negato le attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13/06/2024 deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse illegittimamente negato il beneficio senza adeguata considerazione degli elementi favorevoli alla concessione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego valorizzando l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e i precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo motivi con l'assenza di elementi positivi e con la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo fondi su motivazione congrua, anche sintetica, che dia conto dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
- I precedenti penali dell'imputato possono costituire legittimo elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, se richiamati insieme ad altri dati negativi della personalità o del fatto.
- Un motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito sulle attenuanti generiche, senza evidenziare una manifesta illogicità o violazione di legge, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →