Cassazione Civile, Ordinanza n. 04886/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello della società contribuente contro la decisione di primo grado, annullando bollette di pagamento TIA per gli anni 2005-2011 e le connesse cartelle esattoriali. La lite nasce dalla pretesa di pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, formalizzata tramite bollette/fatture e atti riscossivi. Con il primo motivo il Comune ha denunciato nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad affermazioni apodittiche sull'illegittimità degli atti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme sostanziali e procedimentali, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere carenti di motivazione le bollette, benché la contribuente fosse già stata informata degli elementi essenziali della pretesa. Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, sempre in relazione alla preventiva conoscenza, da parte della contribuente, dei criteri e presupposti di liquidazione del tributo. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente perché, pur sintetica, idonea a far comprendere che l'annullamento era stato fondato sulla carenza di indicazione degli elementi essenziali della pretesa. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che gli atti di richiesta della TIA hanno natura di atti amministrativi impositivi e devono essere motivati, ma che nel caso concreto la contribuente era già stata raggiunta da un precedente avviso di accertamento contenente indicazione della superficie imponibile e del criterio di calcolo della tariffa; pertanto era già in grado di conoscere i presupposti della pretesa e di controllarne la correttezza, sicché le bollette non potevano essere annullate per difetto di motivazione. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, mentre le spese verso le parti rimaste intimate sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato insieme alle altre disposizioni sulla motivazione degli atti, quale parametro della necessità di esplicitare le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa tributaria.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma la Corte non ne fonda la decisione su una specifica applicazione autonoma.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, rispetto alla quale gli atti impositivi TIA devono conformarsi.
artt. 20, 21 e 23 Regolamento per l’Istituzione della Tariffa di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Montale
Richiamati dal ricorrente a sostegno della sufficienza motivazionale degli atti, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'elenco degli atti impugnabili è letto in senso estensivo, così da ricomprendere anche le bollette TIA aventi natura tributaria.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 446, art. 52
Indicato quale base del potere regolamentare comunale idoneo a colmare la lacunosità della disciplina dell'accertamento e della liquidazione della TIA.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 9
La Corte richiama la lacunosità della previsione, che rinvia alla convenzione e al disciplinare, e la necessità di colmare tale lacuna in via regolamentare o interpretativa.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
È richiamato come parametro formale per il contenuto minimo delle bollette/fatture TIA secondo fonti secondarie.
D.M. n. 370 del 2000, art. 1, comma 1
È richiamato per la previsione di bollette che tengono luogo delle fatture, purché contengano gli elementi di cui all'art. 21 del DPR 633/1972.
art. 384 c.p.c., comma 1
La Corte lo applica per decidere la causa nel merito, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360 c.p.c.
È richiamato implicitamente nel riferimento ai motivi di ricorso per nullità, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Gli atti con cui il gestore del servizio rifiuti richiede il pagamento della TIA, anche se formalmente emessi come fatture o bollette, hanno natura di atti amministrativi impositivi quando esprimono una pretesa tributaria; perciò devono contenere la motivazione sostanziale richiesta per gli atti impositivi.
- La motivazione di un atto impositivo non è viziata quando il contribuente abbia già ricevuto un precedente atto presupposto, autonomamente impugnabile e contenente gli elementi essenziali della pretesa, perché in tal caso egli è già posto in condizione di conoscere e verificare il fondamento dell'imposizione.
- L'omessa o apparente motivazione ricorre solo quando la sentenza non consenta di percepire il fondamento della decisione; una motivazione sintetica è sufficiente se rende comunque comprensibile la ratio decidendi.
- In sede di legittimità, quando la controversia è definibile sulla base degli atti già acquisiti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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