Cassazione Penale, Sentenza n. 40468/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto deducendo violazione di legge e norme processuali riguardo alla competenza del giudice a decidere sugli "effetti civili". In particolare ha sostenuto l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (introdotta il 30/12/2022) ai processi pendenti a quella data, con la conseguenza che il giudice penale avrebbe dovuto rinviare la prosecuzione sui soli effetti civili al giudice civile competente, e non decidere direttamente sulla responsabilità civile del ricorrente
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite (udienza 25/05/2023) che ha affermato la immediata operatività dell'art. 573, comma 1-bis, ritenendola applicabile alle impugnazioni concernenti i soli interessi civili quando la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo il 30/12/2022. Pertanto non è stata ravvisata l'illegittimità della decisione del Tribunale di Taranto che aveva riformato la sentenza del Giudice di pace e aveva condannato APRILE al risarcimento dei danni. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto la norma immediatamente operativa e applicabile alle impugnazioni relative ai soli interessi civili quando la costituzione della parte civile è avvenuta dopo l'entrata in vigore (30/12/2022). Ne consegue che, nel caso esaminato, non sussisteva il vizio di competenza lamentato dal ricorrente
art. 33, d.lgs. n. 150/2022
Norma che ha introdotto l'art. 573, comma 1-bis; utilizzata per individuare il regime transitorio e l'operatività della nuova regola processuale
art. 99-bis, d.lgs. n. 150/2022
Richiamato nel testo come riferimento al regime di entrata in vigore della disposizione normativa (data 30/12/2022) e alla sua rilevanza per determinare l'applicabilità alle parti costituite successivamente
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nel prospetto processuale circa la rinnovazione dell'istruttoria: il Tribunale d'appello ha ritenuto non necessaria la rinnovazione ai sensi di tale norma quando la diversa valutazione produce conseguenze unicamente in diritto sugli obblighi di diligenza e sulle regole cautelari che determinano la responsabilità civile
art. 145 e art. 154, Codice della Strada
Norme materialmente richiamate nella fattispecie originaria (conducenti e regole di precedenza/segnalazione): la responsabilità penale e la rilevanza delle violazioni di tali obblighi sono state considerate nella valutazione della responsabilità civile derivante dal sinistro
Massime di principio
- La nuova disciplina processuale introdotta dall'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. può operare immediatamente con effetto sulle impugnazioni riguardanti i soli interessi civili quando la costituzione della parte civile sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della norma (30/12/2022)
- Se la costituzione della parte civile è successiva all'entrata in vigore della norma transitoria, il giudice penale d'appello può decidere anche sugli effetti civili senza obbligo di rinviare al giudice civile, salvo diversa previsione normativa
- Le doglianze di incompetenza del giudice penale a decidere sugli effetti civili vanno valutate alla luce del regime transitorio e delle pronunce delle Sezioni Unite; non è sufficiente l'asserita violazione formale se la nuova regola è applicabile
- Quando la decisione d'appello modifica la valutazione in diritto delle regole di condotta (ad es. regole cautelari della circolazione) e ne deriva la responsabilità civile, il giudice penale può condannare per la riparazione del danno se la legge lo consente per i casi concreti
- In caso di incertezza sull'applicabilità delle norme transitorie, è prudente verificare la data di costituzione della parte civile e la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite); in mancanza di pronunce chiare, il rinvio al giudice civile può essere una soluzione cautelativa, ma non sempre è obbligatorio
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