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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29143/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di condanna (Corte d'appello di Caltanissetta n.218/15) per partecipazione a un'associazione mafiosa aggravata dal carattere armato. Sosteneva che vi fosse un conflitto di giudicati: in un altro processo (sentenza irrevocabile n.489/2013) altri membri dello stesso sodalizio erano stati giudicati senza il riconoscimento dell'aggravante armata. Perciò chiedeva l'esclusione dell'aggravante e, quindi, una diversa misura della pena. Ha inoltre dedotto, col primo motivo, un vizio procedurale: la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi con sentenza e non con ordinanza dopo il vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico: la trasformazione formale del provvedimento in ordinanza non implica nullità se il provvedimento contiene gli elementi essenziali della sentenza. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: l'istituto della revisione, ai sensi dell'art.631 c.p.p. e secondo consolidata giurisprudenza, è finalizzato a ottenere il proscioglimento (favor innocentiae) e non può essere usato per ottenere una condanna meno afflittiva o il riconoscimento di una diversa qualificazione aggravante. Estendere la revisione ai casi in cui si richieda solo una riduzione della sanzione sarebbe possibile solo per intervento legislativo. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo processuale relativo alla forma del provvedimento; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non dimostrato che il provvedimento mancasse dei requisiti essenziali della sentenza

  • art. 637 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art.125 in riferimento ai vizi procedurali della decisione sulla richiesta di revisione; non è stata dimostrata alcuna nullità formale

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Centrale nel motivo relativo alla rilevanza del diverso giudicato; impiegato dal ricorrente per sostenere il conflitto tra pronunce, ma la Corte ha ritenuto che non sufficesse a giustificare la revisione

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Norma decisiva: la revisione è ammessa nei casi tassativi previsti e la sua funzione è volta al proscioglimento (favor innocentiae); non può essere utilizzata per ottenere una condanna meno grave o una pena inferiore

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nei principi di tutela dell'innocente e nell'interpretazione costituzionale della revisione come strumento a tutela dei diritti inviolabili della personalità

Massime di principio

  • La revisione penale ex art.631 c.p.p. è ammessa principalmente per ottenere il proscioglimento; non è lo strumento per ridurre una condanna o ottenere una diversa qualificazione del reato se non conduce al proscioglimento.
  • Un provvedimento processuale chiamato 'ordinanza' può essere valido anche se la forma non è quella 'sentenza', purché contenga tutti i requisiti essenziali della sentenza; la mera indicazione formale non determina automaticamente la nullità.
  • La mera esistenza di pronunce diverse su circostanze aggravanti tra processi differenti non è di per sé sufficiente a fondare una revisione: è necessario dimostrare elementi tali da determinare la probabilità di errore giudiziario che giustifichino il proscioglimento.
  • Per ampliare l'ambito di ammissibilità della revisione (es. permettere revisione per ottenere condanne meno afflittive) è richiesto un intervento del legislatore; la Corte non può creare nuovi criteri discrezionali di ammissibilità.
  • Chi propone richieste di revisione o ricorsi generici o manifestamente infondati rischia la condanna alle spese e sanzioni (es. contributo alla cassa delle ammende).

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