Cassazione Penale, Sentenza n. 26258/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna per il reato di evasione e rigettato la richiesta di messa alla prova. L'imputato deduceva quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa per presunta mancata ricezione delle conclusioni del Procuratore generale nel procedimento cartolare d'appello; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per aver rigettato la messa alla prova basandosi solo sui precedenti penali, senza considerare la condotta processuale collaborativa, documenti e il programma di trattamento; 3) vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), contestando che la Corte avesse escluso la causa di non punibilità in base a precedenti senza rispettare i limiti indicati dalla giurisprudenza sulla nozione di "abitualità"; 4) omissione nella decisione della richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità ai sensi della L. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo il Collegio ha ritenuto la deduzione aspecifica perché non risultava agli atti la prova che le conclusioni del Procuratore generale fossero state depositate o comunque ricevute dal difensore. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il rigetto della messa alla prova si fondava su una valutazione di merito discrezionale e adeguatamente motivata, soprattutto sulla base di precedenti specifici e della condotta dell'imputato (commesso il reato durante un permesso premio), elementi idonei a fondare una prognosi sfavorevole; gli elementi prodotti dalla difesa (collaborazione processuale generica, contratto di affitto, ricerche di lavoro, programma UEPE) non erano idonei a ribaltare quella valutazione e avrebbero richiesto una riserva di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto generico: la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto l'esistenza di abitualità alla luce di precedenti plurimi e specifici, ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis. Anche il quarto motivo è risultato generico e la richiesta di sostituzione con lavori di pubblica utilità è stata correttamente esclusa in presenza della condizione ostativa prevista dall'art. 59, lett. a), L. n. 689/1981 (delitto commesso durante detenzione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24 e art. 111
Richiamate dal ricorrente per dedurre lesione del diritto di difesa per la mancata ricezione delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse priva di riscontro fattuale in assenza di prova del mancato deposito, e quindi aspecifica.
art. 168-bis c.p.
Rilevante nella valutazione dell'ammissione alla messa alla prova; la Corte ha confermato che l'accoglimento è subordinato a una prognosi di recuperabilità e che il giudice di merito esercita un discrezionale giudizio prognostico non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
art. 464-bis c.p.p.
Norma procedurale sulla messa alla prova: il rigetto può fondarsi su una valutazione negativa della prognosi; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso dei precedenti e della condotta concreta dell'imputato come elementi oggettivi per tale giudizio.
art. 133 c.p.
Richiamato come fonte dei parametri (personalità, modo di essere, antecedenti) da cui desumere la prognosi; la sentenza impugnata ha valutato tali indicatori in senso negativo in rapporto ai precedenti e alla condotta durante il permesso premio.
art. 131-bis c.p.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità: la Corte d'appello ha escluso l'applicazione in presenza di abitualità e precedenti specifici; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e non in contrasto con la giurisprudenza richiamata dal ricorrente.
art. 101 c.p.
Norma che definisce l'abitualità: la pluralità e la specificità dei precedenti sono state ritenute idonee a configurare l'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis.
art. 53 L. n. 689/1981
Citato dal ricorrente in ordine alla sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e ha osservato che, comunque, la sostituzione è preclusa nelle condizioni presenti.
art. 59, lett. a), L. n. 689/1981
Prevede cause ostative alla sostituzione della pena; la Corte ha osservato che il reato è stato commesso durante l'esecuzione della detenzione domiciliare, fattore che costituisce condizione ostativa alla sostituzione con lavori di pubblica utilità.
art. 598-bis c.p.p. e art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
La controversia d'appello si è svolta a trattazione scritta ai sensi della normativa citata; la valutazione sulla mancata ricezione delle conclusioni del Procuratore generale va considerata nel contesto della trattazione scritta e richiede prova documentale del deposito.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- La mancata allegazione o prova dell'evento impeditivo (es. mancato deposito delle conclusioni del Procuratore generale) rende aspecifica la deduzione del ricorrente: bisogna documentare l'effettiva violazione processuale.
- L'ammissione alla messa alla prova è soggetta a un giudizio prognostico di merito: il giudice può legittimamente negarla sulla base di precedenti, anche specifici, e di una condotta recente che indichi rischio di recidiva; tale valutazione non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- La produzione di elementi generici o non verificati (dichiarata collaborazione processuale, contratti non collegati, prove di ricerca di lavoro) difficilmente ribalta una valutazione negativa fondata su fatti concreti e precedenti specifici; per incidere devono essere prove chiare, documentali e pertinenti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando sussista abitualità o precedenti specifici che mostrino una continuità di condotte dello stesso tipo; l'esistenza di precedenti non determina automaticamente l'esclusione, ma la loro specificità e pluralità possono giustificare l'esclusione.
- La sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità può essere preclusa da condizioni ostative (es. reato commesso durante esecuzione di una misura), e la relativa richiesta deve affrontare espressamente tali ostacoli.
- In sede di Cassazione è limitata la sindacabilità sulle questioni di fatto e di merito: le censure che richiedano la rinnovazione o la riconsiderazione di fatti probatori sono inammissibili se la decisione impugnata appare motivata e basata su elementi oggettivi.
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