Ordinanza n. 76/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento dell'obbligo di provvedere e per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al rilascio dell'attestazione finale del percorso abilitante da 30 CFU ex art. 13 DPCM 4 agosto 2023, con nomina sin d'ora di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, e per il risarcimento del danno da ritardo e da perdita di chance.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di rilascio dell'attestazione finale del percorso abilitante da 30 CFU
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna delle amministrazioni al rilascio dell'attestazione finale del percorso abilitante da 30 CFU previsto dall'art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023. Ha inoltre chiesto, per il caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta, nonché il risarcimento del danno da ritardo e da perdita di chance. In via incidentale ha formulato domanda cautelare, prospettando l'esigenza di ottenere tempestivamente l'attestazione, anche in relazione alla possibile partecipazione a concorsi o graduatorie per supplenze di prossima scadenza.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare incidentale. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ha rilevato che, allo stato, non era stato allegato uno specifico pregiudizio grave e attuale idoneo a integrare il periculum in mora. In particolare, la ricorrente non aveva indicato concreti pregiudizi derivanti dal mancato rilascio dell'attestazione nelle more della fissazione d'ufficio della camera di consiglio per la trattazione del merito, eventualmente connessi alla necessità di presentare domande per concorsi o graduatorie di supplenza in scadenza. Il rigetto riguarda la sola domanda cautelare e non definisce il merito del ricorso avverso il silenzio né le ulteriori domande proposte. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione anche della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13 D.P.C.M. 4 agosto 2023
La disposizione è richiamata quale base normativa del percorso abilitante da 30 CFU e dell'attestazione finale richiesta dalla ricorrente.
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del ricorso avverso il silenzio e della domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile all'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione alla fissazione d'ufficio della camera di consiglio per la trattazione del merito del ricorso avverso il silenzio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la domanda cautelare incidentale richiede l'allegazione di specifici pregiudizi derivanti dall'attesa della decisione di merito; il mero mancato rilascio dell'atto richiesto, senza la concreta indicazione del danno imminente, non integra il periculum in mora.
- Quando il ricorrente deduce che il ritardo amministrativo compromette la partecipazione a concorsi o graduatorie imminenti, deve allegare in modo concreto le scadenze e gli specifici pregiudizi conseguenti, non essendo sufficiente un riferimento generico a future procedure selettive.
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