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Sentenza

Sentenza n. 13823/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento del decreto emesso dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, del successivo decreto emesso dal Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.251 del 26 ottobre 2022, con cui si è provveduto alla “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” e dell’Accordo n.181/CSR Rep. Atti siglato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 7 novembre 2019, nonché di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, conseguente e/o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Exactech Italia S.p.A. il 6/2/2023 e Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Exactech Italia S.p.A. il 25/7/2023: annullamento della determinazione n.DPF/121 adottata dal Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo in data 13 dicembre 2022, della determinazione n.24300 adottata dal Dirigente Firmatario della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna in data 12 dicembre 2022, del decreto n.29985/GRFVG adottato dal Direttore Centrale Firmatario della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 14 dicembre 2022, del decreto n.18311 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia in data 14 dicembre 2022, della determinazione dirigenziale n.2426/A14000A/2022 adottata dal Direttore del Settore Sanità e Welfare della Regione Piemonte in data 14 dicembre 2022, del decreto DA n.1247/2022 adottato dall’Assessore dell’Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana in data 13 dicembre 2022, del decreto n.24681 adottato dal Direttore della Direzione Generale Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana in data 14 dicembre 2022 e del decreto n.172 adottato dal Direttore Generale dell’Area Sanità Sociale della Regione Veneto in data 13 dicembre 2022, nonché di ogni ulteriore atto agli stessi preordinato, presupposto, conseguente e/o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Exactech Italia s.p.a. il 30/1/2025: per l’annullamento previa sospensione dell’esecutività e dell’efficacia della determinazione n.25860 adottata dal Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna in data 27 novembre 2024 e della successiva nota prot. n.0073840.U del 24 gennaio 2025, nonché di ogni ulteriore atto agli stessi preordinato, presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202214277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il payback e successivi provvedimenti regionali di quantificazione e recupero delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali e l’accordo della Conferenza Stato-Regioni relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e alle modalità di ripiano del relativo payback, proponendo successivamente motivi aggiunti contro i provvedimenti con cui diverse Regioni hanno quantificato individualmente e posto a carico delle imprese le somme da recuperare. Sono state inoltre impugnate una determinazione della Regione Emilia-Romagna del 27 novembre 2024 e una successiva nota del 24 gennaio 2025. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato alle Regioni creditrici il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, producendo le ricevute e i provvedimenti ricognitivi dei pagamenti, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in applicazione dell’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’intero ricorso e sui motivi aggiunti. Il giudice ha rilevato che la ricorrente aveva effettuato i versamenti richiesti e che la disciplina sopravvenuta, in particolare l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, stabilisce che il pagamento, entro il termine previsto, del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali relativi al payback determina la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle ragioni della definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    l’intervenuto pagamento, in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge, del “25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015”, avrebbe determinato l’estinzione del giudizio

    Il pagamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali di payback, effettuato entro il termine legislativamente previsto, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback sanitario.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    Individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce il meccanismo di pagamento definitorio del payback sanitario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebrata da remoto.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi al payback sanitario per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il pagamento, entro il termine previsto dalla disciplina sopravvenuta, del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la disciplina sopravvenuta collega espressamente il pagamento di una quota degli importi oggetto di recupero alla definizione delle controversie, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere dopo avere verificato il pagamento e la relativa documentazione.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere può riguardare il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti aventi a oggetto gli atti presupposti e consequenziali della medesima pretesa di payback.
  • In presenza di una definizione legislativa della controversia mediante pagamento parziale, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate in ragione delle modalità sopravvenute di chiusura del processo.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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