Cassazione Penale, Sentenza n. 44598/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna (venti anni di reclusione ciascuno) per omicidio volontario e porto/detenzione illegale di arma comune da sparo, censurando in particolare: l'eccessiva valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia "de relato" ritenute non autonome e divergenti tra loro (discrepanze sull'individuazione del veicolo e sul ruolo attribuito a Polverino); la possibile contaminazione delle dichiarazioni a seguito della pubblicazione su quotidiano di resoconti di precedenti collaboratori; l'assenza di riscontri e di adeguata valutazione dell'attendibilità; e la mancata assunzione di una prova peritale richiesta per verificare se le limitazioni fisiche degli imputati avrebbero impedito l'esecuzione materiale del delitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati e ha rigettato le doglianze. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Assise d'Appello sia completa e adeguata: i giudici di merito hanno valutato in modo articolato l'attendibilità delle molteplici dichiarazioni dei collaboratori, determinando, sulla base della convergenza e dei riscontri oggettivi, la responsabilità dei ricorrenti come esecutori materiali dell'omicidio di Roberto Ursillo (17/09/2012) nell'ambito della faida di clan. La Cassazione ha inoltre escluso la necessità di ulteriori accertamenti peritali sulle condizioni fisiche di Barretta, ritenendo non decisiva la documentazione medica prodotta e adeguatamente valutata in grado di appello. In sintesi: conferma delle condanne e del quadro probatorio fondato sulle dichiarazioni convergenti dei collaboratori.
Norme richiamate
art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)
Aggravante applicata per il contesto di appartenenza a organizzazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto correttamente sussistenti gli elementi aggravanti in relazione al contesto camorristico (Vanella Grassi).
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La norma sui criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da collaboratori è stata interpretata in senso favorevole alla utilizzabilità delle chiamate in reità de relato se multiple, convergenti e con indicatori di attendibilità; la Corte ha ritenuto che i requisiti siano stati soddisfatti.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione agli obblighi di motivazione del giudice d'appello; la Cassazione ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse stato adempiuto.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato a supporto delle censure sulle modalità dell'appello e della valutazione di merito; la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure in quanto non scalfivano il percorso logico della decisione.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi nuovi relativi alla valutazione di merito e alla congruità della motivazione; la Cassazione ha ritenuto le risposte di merito adeguate.
disp. att. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata per la limitazione della motivazione nei ricorsi di cassazione ai soli profili necessari; la Corte ha applicato il principio limitativo alla esposizione dei motivi.
Giurisprudenza costituita: Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)
Precedente richiamato per i criteri di valutazione delle plurime chiamate in reità de relato: se multiple e convergenti, con indicatori di attendibilità, possono fondare la condanna anche se non tutte di prima mano.
Massime di principio
- La mera presenza di dichiarazioni "de relato" non invalida automaticamente la prova: la loro utilizzabilità dipende dalla valutazione complessiva della convergenza, delle fonti di riferimento e dei riscontri oggettivi.
- La pubblicazione su quotidiano di contenuti relativi a collaborazioni non determina d'ufficio la contaminazione delle successive dichiarazioni; occorre valutare tempi, contenuti specifici e l'effettiva possibilità di influenza su ciascun dichiarante.
- Divergenze formali tra versioni di diversi collaboratori non impediscono una valutazione probatoria positiva se, nel complesso, emerge un quadro convergente e sostenuto da altri riscontri.
- La richiesta di perizie (es. sulle condizioni fisiche) è necessaria solo se la documentazione prodotta dimostra da sola la potenziale decisività del profilo medico; altrimenti i giudici possono ritenere sufficiente la valutazione documentale già eseguita.
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame dei fatti e delle prove per semplice dissenso valutativo: le censure devono dimostrare vizi di legge o di motivazione formale, non un diverso apprezzamento probatorio.
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