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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44598/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna (venti anni di reclusione ciascuno) per omicidio volontario e porto/detenzione illegale di arma comune da sparo, censurando in particolare: l'eccessiva valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia "de relato" ritenute non autonome e divergenti tra loro (discrepanze sull'individuazione del veicolo e sul ruolo attribuito a Polverino); la possibile contaminazione delle dichiarazioni a seguito della pubblicazione su quotidiano di resoconti di precedenti collaboratori; l'assenza di riscontri e di adeguata valutazione dell'attendibilità; e la mancata assunzione di una prova peritale richiesta per verificare se le limitazioni fisiche degli imputati avrebbero impedito l'esecuzione materiale del delitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati e ha rigettato le doglianze. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Assise d'Appello sia completa e adeguata: i giudici di merito hanno valutato in modo articolato l'attendibilità delle molteplici dichiarazioni dei collaboratori, determinando, sulla base della convergenza e dei riscontri oggettivi, la responsabilità dei ricorrenti come esecutori materiali dell'omicidio di Roberto Ursillo (17/09/2012) nell'ambito della faida di clan. La Cassazione ha inoltre escluso la necessità di ulteriori accertamenti peritali sulle condizioni fisiche di Barretta, ritenendo non decisiva la documentazione medica prodotta e adeguatamente valutata in grado di appello. In sintesi: conferma delle condanne e del quadro probatorio fondato sulle dichiarazioni convergenti dei collaboratori.

Norme richiamate

  • art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)

    Aggravante applicata per il contesto di appartenenza a organizzazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto correttamente sussistenti gli elementi aggravanti in relazione al contesto camorristico (Vanella Grassi).

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma sui criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da collaboratori è stata interpretata in senso favorevole alla utilizzabilità delle chiamate in reità de relato se multiple, convergenti e con indicatori di attendibilità; la Corte ha ritenuto che i requisiti siano stati soddisfatti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione agli obblighi di motivazione del giudice d'appello; la Cassazione ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse stato adempiuto.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato a supporto delle censure sulle modalità dell'appello e della valutazione di merito; la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure in quanto non scalfivano il percorso logico della decisione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi nuovi relativi alla valutazione di merito e alla congruità della motivazione; la Cassazione ha ritenuto le risposte di merito adeguate.

  • disp. att. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata per la limitazione della motivazione nei ricorsi di cassazione ai soli profili necessari; la Corte ha applicato il principio limitativo alla esposizione dei motivi.

  • Giurisprudenza costituita: Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)

    Precedente richiamato per i criteri di valutazione delle plurime chiamate in reità de relato: se multiple e convergenti, con indicatori di attendibilità, possono fondare la condanna anche se non tutte di prima mano.

Massime di principio

  • La mera presenza di dichiarazioni "de relato" non invalida automaticamente la prova: la loro utilizzabilità dipende dalla valutazione complessiva della convergenza, delle fonti di riferimento e dei riscontri oggettivi.
  • La pubblicazione su quotidiano di contenuti relativi a collaborazioni non determina d'ufficio la contaminazione delle successive dichiarazioni; occorre valutare tempi, contenuti specifici e l'effettiva possibilità di influenza su ciascun dichiarante.
  • Divergenze formali tra versioni di diversi collaboratori non impediscono una valutazione probatoria positiva se, nel complesso, emerge un quadro convergente e sostenuto da altri riscontri.
  • La richiesta di perizie (es. sulle condizioni fisiche) è necessaria solo se la documentazione prodotta dimostra da sola la potenziale decisività del profilo medico; altrimenti i giudici possono ritenere sufficiente la valutazione documentale già eseguita.
  • In Cassazione non è consentito un nuovo esame dei fatti e delle prove per semplice dissenso valutativo: le censure devono dimostrare vizi di legge o di motivazione formale, non un diverso apprezzamento probatorio.

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