Cassazione Civile, Ordinanza n. 16086/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a seguito di un episodio di abbandono del posto di lavoro, preceduto da diverbio e colluttazione con un superiore gerarchico. In appello era stata dichiarata illegittima la sanzione espulsiva; successivamente il lavoratore aveva proposto revocazione contro la sentenza d'appello, deducendo un errore revocatorio: secondo lui la Corte territoriale aveva falsamente ritenuto tardiva e quindi inammissibile la domanda di nullità del licenziamento per violazione dell'art. 2110 c.c. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per mancato esame della questione relativa all'omessa applicazione dell'art. 2110 c.c. e della domanda di nullità del licenziamento; 2) la stessa violazione per non avere la Corte d'appello colto l'errore nella percezione degli atti e l'omessa valutazione della domanda collegata all'art. 2110 c.c.; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la Corte territoriale avesse deciso nel merito una questione che doveva ritenersi non proposta o comunque non esaminabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del vizio operata dalla Corte d'appello, osservando che non vi era stato un vero errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché la sentenza impugnata in revocazione non aveva affermato l'inesistenza della domanda di nullità, ma l'aveva comunque esaminata e respinta nel merito, dopo averne rilevato l'inammissibilità per tardività. Di conseguenza, non ricorreva il presupposto dell'errore di percezione dell'atto richiesto per la revocazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio sussiste solo quando il giudice abbia erroneamente percepito l'inesistenza di una domanda o di un fatto processuale che invece risultava ritualmente dagli atti; non basta la denuncia di un'erronea valutazione di diritto o un'omessa pronuncia che non sia accompagnata da una falsa percezione del contenuto dell'atto.
art. 2110 c.c.
La domanda di nullità del licenziamento per violazione della disciplina della malattia è stata ritenuta, nel caso concreto, comunque esaminata e respinta nel merito perché non risultava intimato un licenziamento per malattia.
art. 132 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per motivazione o struttura decisoria è stata proposta, ma non accolta, perché la Corte ha ritenuto che la decisione di merito sulla domanda fosse stata effettivamente resa.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di validità della motivazione e della decisione, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
La dedotta ultrapetizione è stata esclusa poiché la Corte territoriale aveva comunque deciso sulla domanda di nullità del licenziamento, senza pronunciare su un oggetto del tutto estraneo al thema decidendum.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'errore revocatorio non coincide con qualsiasi errore del giudice sulla domanda o sui fatti di causa: occorre una falsa percezione del contenuto oggettivo dell'atto o del fatto processuale, non una mera errata valutazione giuridica.
- Se la sentenza afferma che una domanda è inammissibile per tardività ma, nonostante ciò, la esamina e la respinge nel merito, non vi è omissione di pronuncia tale da fondare la revocazione per errore di fatto.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'errore revocatorio operano su piani diversi: la prima riguarda l'omessa o extra-petizione; il secondo presuppone invece la percezione erronea dell'esistenza/inesistenza della domanda o del fatto processuale.
- Quando il vizio denunciato riguarda la qualificazione giuridica della domanda o la sua valutazione nel merito, il rimedio non è la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma l'impugnazione ordinaria nei limiti consentiti dal caso concreto.
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