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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21499/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007 emessi nei confronti di una ditta individuale operante nel settore della piccola editoria, sulla base degli studi di settore. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo, in sostanza, che le sue difese fossero fondate e che non potesse attribuirsi rilievo alla proposta di accordo emersa in contraddittorio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e omessa/insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato le difese dell'Ufficio e usato formule generiche; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sugli accertamenti induttivi e sugli studi di settore, sostenendo di avere assolto l'onere probatorio mediante regolare contraddittorio e adeguata motivazione dell'avviso, sicché spettava alla contribuente dimostrare l'inapplicabilità degli standards.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, in tema di accertamento mediante studi di settore, una volta ritenuta legittima l'attivazione della procedura e instaurato il contraddittorio, il giudice di merito deve valutare concretamente le allegazioni del contribuente e la tenuta della presunzione; nel caso di specie, la motivazione della CTR è stata ritenuta meramente apparente, perché apodittica, priva di indicazione delle specifiche censure accolte, delle ragioni del loro fondamento e dei principi giurisprudenziali richiamati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    motivazione apparente; omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti decisivi e controversi

    Dopo la riforma, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; la motivazione apparente è censurabile perché equivale a mancanza di motivazione in senso costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale per la censura di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali in tema di accertamento tributario e onere probatorio.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come norma sull'accertamento induttivo; gli studi di settore operano come strumento alternativo e possono fondare l'accertamento anche in presenza di contabilità formalmente regolare.

  • art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato insieme alle altre disposizioni sull'accertamento tributario per la legittimità dell'attività dell'Ufficio.

  • art. 62 bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427

    È richiamato come base normativa degli studi di settore elaborati per l'accertamento standardizzato.

  • art. 62 sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427

    "gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili"

    La norma consente l'accertamento induttivo fondato su gravi incongruenze rispetto agli standard di settore, anche fuori delle ipotesi ordinarie e anche in presenza di contabilità formalmente regolare.

  • art. 2697 c.c.

    Nel sistema degli studi di settore, una volta attivato il contraddittorio e legittimo l'accertamento, grava sul contribuente l'onere di provare le circostanze che giustificano lo scostamento dallo standard.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici poste a base dell'accertamento da studi di settore.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la qualificazione degli studi di settore come sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza si forma in esito al contraddittorio.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    È richiamato nel quadro normativo dell'accertamento fondato sugli studi di settore, con riferimento anche all'IVA.

Massime di principio

  • L'accertamento tributario fondato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che acquista gravità, precisione e concordanza solo all'esito del contraddittorio con il contribuente.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio nella procedura standardizzata: la sua mancata attivazione o la sua gestione inidonea può incidere sulla validità dell'accertamento.
  • Una volta che l'Ufficio abbia legittimamente applicato gli studi di settore e abbia motivato l'avviso in modo congruo, spetta al contribuente dimostrare le specifiche circostanze che rendono non applicabile lo standard al caso concreto.
  • L'avviso di accertamento emesso all'esito del contraddittorio non può limitarsi a richiamare lo scostamento dagli standards, ma deve indicare l'applicabilità concreta dello standard e le ragioni del rigetto delle contestazioni del contribuente.
  • In cassazione, la motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e quindi equivale a un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti del minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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