Sentenza del 26/02/2020 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - dichiarazione - mancata compilazione di un quadro - omessa dichiarazione - esclusione - termine per l'accertamento - quinto anno - esclusione - dichiarazione incompleta - termine - quarto anno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl tribunale di primo grado (CTP Genova) ha accolto il ricorso del contribuente annullando l'avviso di accertamento per decadenza del potere accertativo, ritenendo che si trattasse di dichiarazione incompleta e non di dichiarazione omessa. La Commissione regionale (CTR Liguria, sezione 6) ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per redditi di lavoro autonomo (Euro 114.652, anno 2008). Questione centrale: se la mancata compilazione del solo quadro RE nella dichiarazione presentata integri "omessa dichiarazione" (con conseguente possibilità di accertamento entro il 5° anno ai sensi dell'art. 43, comma 2 d.P.R. 600/1973) oppure costituisca una "dichiarazione incompleta" e quindi sia soggetta al termine ordinario di decadenza di quattro anni (art. 43, comma 1). L'Ufficio sosteneva che in assenza di indicazione dei redditi di lavoro autonomo la dichiarazione dovesse considerarsi omessa o nulla; il contribuente sosteneva di aver presentato la dichiarazione compilando altri quadri e che mancava solo il quadro RE.
Norme richiamate
art. 43, d.P.R. n. 600/1973
"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. ... Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ... l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo..."
La Corte ha interpretato che la proroga a cinque anni si applica esclusivamente quando la dichiarazione è del tutto omessa o nulla; la presentazione della dichiarazione, anche se incompleta (mancanza di un solo quadro), non consente la proroga e fa decorrere il termine ordinario di quattro anni.
art. 1, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
"La dichiarazione deve contenere gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile ... i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni"
L'Ufficio ha richiamato questa norma per sostenere che la mancanza di indicazione di redditi specifici equivale a non dichiarazione di quei redditi; tuttavia la Corte non ha ritenuto tale richiamo sufficiente a considerare omessa l'intera dichiarazione quando il contribuente aveva comunque presentato il Modello Unico compilando altri quadri.
Massime di principio
- La mera mancata compilazione di uno o più quadri di una dichiarazione presentata costituisce dichiarazione incompleta e non omessa; pertanto il termine di decadenza per l'accertamento è normalmente quello di quattro anni (art. 43, comma 1).
- La proroga del termine a cinque anni richiede l'effettiva omessa presentazione della dichiarazione ovvero la presentazione di una dichiarazione nulla; non è sufficiente l'omissione di singoli quadri se il modello è stato comunque presentato.
- L'Ufficio che intenda avvalersi del termine quinquennale deve provare che la dichiarazione è del tutto mancante o nulla; l'assenza di dati relativi a una sola tipologia di reddito non prova automaticamente l'omissione dell'intera dichiarazione.
- Per il contribuente è prudente presentare la dichiarazione completa o integrare tempestivamente eventuali quadri omessi (redditi non dichiarati) per evitare contenziosi e contestazioni sul termine di decadenza.
- In situazioni in cui la dichiarazione è formalmente presentata ma priva di ogni dato significativo (quasi "vuota"), occorre valutare caso per caso se sussistono gli estremi della dichiarazione nulla; la giurisprudenza tende però a distinguere tra incompleta e totalmente assente.
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