Sentenza n. 601/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 834/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 681/2023 del Tribunale di Latina Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.07.2024, notificata l’11.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 2.000,00 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 834/2024 del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuale per gli anni scolastici indicati e il Ministero era stato condannato ad accreditare complessivamente 2.000,00 euro sulla Carta elettronica del docente. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile e non ha eseguito spontaneamente il comando giudiziale. In corso di causa il TAR ha disposto, con ordinanza istruttoria, il deposito conforme degli allegati al ricorso, relativi alla sentenza ottemperanda, alla mancata impugnazione e alla notificazione; l'incombente è stato ritualmente eseguito. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un obbligo risultante da una pronuncia esecutiva e passata in giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovato che la sentenza del Tribunale del Lavoro, pubblicata il 2 luglio 2024, notificata al Ministero l'11 luglio 2024 ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e passata in giudicato, non era stata eseguita. In assenza di elementi ostativi forniti dall'amministrazione, il giudice ha assegnato al Ministero sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per adempiere. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000,00 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500,00 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione della sentenza all'amministrazione è stata considerata rilevante ai fini dell'esecuzione della pronuncia e della decorrenza degli effetti previsti dalla disposizione.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostra l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e il mancato adempimento dell'obbligo conformativo o patrimoniale da essa derivante.
- A fronte dell'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve assegnare un termine per l'adempimento e può individuare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- La costituzione dell'amministrazione con un atto di mero stile e l'assenza di elementi ostativi non impediscono l'accoglimento del ricorso quando la documentazione prodotta dimostra il giudicato e il persistente inadempimento.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente, anche tenendo conto della natura seriale del contenzioso.
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