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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07162/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di danneggiamento. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della prova a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che il compendio probatorio non fosse idoneo a fondare la condanna. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo contestava il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure di fatto già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione logica e giuridicamente corretta. Ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo: quanto alla particolare tenuità del fatto, all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e alle attenuanti generiche, ha valorizzato le modalità della condotta, l'intensità del dolo e i precedenti penali specifici e per reati contro il patrimonio; quanto alla pena sostitutiva, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sui precedenti penali dell'imputato, ove da essi emergano elementi negativi idonei a escludere la prognosi favorevole richiesta. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base delle modalità della condotta, dell'intensità del dolo e dei precedenti dell'imputato; il diniego può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi senza necessità di esaminare analiticamente ogni dato favorevole.

  • art. 62 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere negata valorizzando modalità della condotta, intensità del dolo e precedenti penali che escludano la minima offensività.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere può fondarsi su modalità della condotta, intensità del dolo e precedenti penali.

  • art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689

    In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta sulla base dei precedenti penali dell'imputato se dalla loro valutazione emergano elementi negativi concreti per la prognosi di rieducazione, contenimento del rischio di recidiva e adempimento delle prescrizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una mera rilettura del compendio probatorio quando la motivazione di merito abbia già affrontato in modo logico e coerente i profili di fatto dedotti.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti correlate può essere sorretto da una motivazione sintetica ma congrua, purché individui gli elementi negativi decisivi o l'assenza di elementi positivi rilevanti.
  • La presenza di precedenti penali, specie se specifici o reiterati per reati della stessa indole, può legittimamente incidere sia sulla valutazione della tenue offensività sia sul giudizio prognostico relativo alle pene sostitutive.
  • Per il rigetto della richiesta di pena sostitutiva non occorre una motivazione astratta o generica: è sufficiente un apprezzamento concreto dei precedenti penali da cui risulti una prognosi sfavorevole sulla funzione rieducativa, sul rischio di recidiva e sull'osservanza delle prescrizioni.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte di cassazione applica automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamentoPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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