Cassazione Penale, Sentenza n. 49219/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi, deducendo: (1) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 273 c.p.p. in relazione agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che l'arco temporale dei reati è troppo ristretto per configurare stabilità associativa, che le captazioni non coinvolgono tutti i ricorrenti e che, per Maria Lo Vasco, si tratterebbe di mera connivenza senza ruolo; (2) inosservanza dell'art. 274 c.p.p. e vizio motivazionale sulle esigenze cautelari, in quanto le condotte risalirebbero al massimo all'aprile 2020 e tenuto conto dell'incensuratezza di Delle Rosse e dell'età/minima partecipazione di Lo Vasco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi formulati in modo generico e, in parte, idonei solo a chiedere una rivalutazione di merito delle captazioni e delle videoriprese, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che l'ordinanza impugnata ha dato adeguata e puntuale valutazione delle videoriprese e delle intercettazioni, della sussistenza del gruppo associativo (con riferimento al referente Vincenzo Masiello) e dei ruoli dei ricorrenti come spacciatori, vedette e collaboratori nel confezionamento della droga; ha considerato non rilevante ai fini cautelari l'argomento della temporalità dei fatti, essendo emerso un modus operandi radicato e la prosecuzione dell'attività illecita, nonché la posizione di ciascun ricorrente (pregresse condanne, reità e, per Delle Rosse, l'incensuratezza valutata recessiva). Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti in ordine alla motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto che la motivazione sia stata sufficiente e non viziata, rigettando la richiesta di rinnovata valutazione probatoria in sede di legittimità
art. 274 cod. proc. pen.
Norma invocata in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, spessore dell'attività illecita, posizione personale dei ricorrenti) fossero adeguatamente motivate dall'ordinanza impugnata
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sul traffico di stupefacenti richiamata per la qualificazione dei reati-fine; la decisione conferma che le attività contestate rientrano nel novero dei reati previsti e che vi era partecipazione dei ricorrenti nelle attività di spaccio
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto la presenza di un gruppo associativo stabile e un modus operandi coerente con la qualificazione associativa
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti a seguito della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto l'invio della sentenza alla Cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione ex novo delle captazioni o delle videoriprese: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria in termini generici sono inammissibili
- Per la conferma di misure cautelari per associazione finalizzata allo spaccio, rilevano elementi concreti quali intercettazioni, videoriprese, ruoli ripetuti (spacciatori, vedette), corrispettivi versati e il contesto organizzativo (modus operandi)
- La concentrazione temporale di reati non esclude automaticamente l'esistenza di un'associazione: la stabilità del vincolo associativo può desumersi anche da comportamenti ripetuti, modalità costanti e dalla consapevolezza degli indagati
- L'incensuratezza o l'età/non elevata partecipazione di un indagato non sono di per sé determinanti a scongiurare la misura cautelare, se sussistono gravi indizi e rischi concreti di reiterazione
- Per impugnare con successo misure cautelari è necessario dedurre vizi di diritto o carenze motivazionali specifiche e circostanziate, non mere richieste di riconsiderazione del merito probatorio
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