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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22484/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Macheda impugna l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti per i reati indicati ai capi 3, 4 e 5 (artt. 353-bis, 319 e 319-bis cod. pen.), tutti aggravati dalla finalità mafiosa (art. 416-bis, comma 1). Le censure principali riguardano: (i) la mancata esclusione della circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa; (ii) la scelta della misura custodiale nonostante l'età avanzata dell'indagato (ultrasettantenne); (iii) insufficienza e illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria, con particolare riferimento al fatto che il Macheda non fosse componente della commissione di gara e che, in qualità di RUP, fosse coadiuvato da altro soggetto tecnico.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso ritenendolo complessivamente infondato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il rigetto si fonda su più punti: (a) difetto di specificità di talune doglianze (censure multiple e indifferenziate sui vizi della motivazione) con conseguente parte di inammissibilità; (b) la valutazione delle intercettazioni costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e nel caso è risultata logica e non viziata da travisamento; (c) le conversazioni intercettate, unitamente ad altri elementi (dazioni di denaro cospicue e ripetute), costituiscono gravità indiziaria piena e sufficiente a giustificare la custodia cautelare; (d) la circostanza aggravante per finalità di agevolazione mafiosa non è stata validamente dedotta in questa sede come motivo di riesame e quindi non può essere riformata in Cassazione; (e) la scelta della misura è stata adeguatamente motivata dal Tribunale che ha rilevato un pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte nonostante l'età pensionabile dell'indagato, avendo questi continuato a ricevere pagamenti illeciti e a mantenere una rete di influenza.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Si rileva la procedura speciale seguita per il giudizio (forme procedurali previste dal decreto-legge), richiamata per la forma del procedimento.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Criterio di rimessione al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, procedura utilizzata dal ricorso originario.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    La norma sull'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa è stata invocata dall'originaria imputazione; la Corte ha rilevato che la contestazione relativa a tale aggravante non è stata dedotta validamente in questa sede e pertanto non è stata riesaminata in Cassazione.

  • artt. 353-bis, 319, 319-bis cod. pen.

    Reati contestati all'indagato (tra cui corruzione e condotte connesse); la motivazione del Tribunale ha ritenuto esistenti gravi indizi sulla base di intercettazioni e pagamenti.

  • art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla censura relativa alla scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato le esigenze cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiama le limitazioni di merito in sede di legittimità (vizi di motivazione denunciabili); la Corte evidenzia l'onere di specificità nei motivi dedotti in Cassazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in sede di motivazione della sentenza di Cassazione ai necessari elementi, come fatto nel procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti della cancelleria a seguito della decisione, richiamati nella parte finale della sentenza.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione per impugnare motivazioni di merito occorre specificare chiaramente quale norma si ritiene violata e in quale parte la motivazione sia carente, contraddittoria o illogica: motivi indifferenziati o cumulativi sono sanzionati con inammissibilità.
  • La valutazione interpretativa delle intercettazioni (anche quando il linguaggio è criptico) è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo i travisamenti o illogicità manifeste.
  • Intercettazioni ripetute e convergenti, unitamente ad elementi materiali (es. dazioni di denaro), possono costituire gravità indiziaria "piena" e giustificare la custodia cautelare senza necessità di ulteriori riscontri.
  • La condizione anagrafica (età avanzata, pensionamento) non esclude di per sé la custodia cautelare: se persistono relazioni, pagamenti illeciti e capacità di influenzare l'azione amministrativa, può sussistere un concreto pericolo di reiterazione.
  • Questioni nuove o non dedotte nei rami di merito (es. contestazione di specifiche aggravanti) non possono in genere essere discusse per la prima volta in Cassazione e saranno dichiarate inammissibili.
  • Quando si contesta la qualificazione di un ruolo (es. non appartenere alla commissione di gara), occorre dimostrare con elementi nuovi e specifici che i giudici di merito abbiano travisato i fatti; semplici letture alternative delle stesse conversazioni sono di regola doglianze fattuali non consentite.

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