Cassazione Civile, Ordinanza n. 04819/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di usucapione di un terreno proposta da un privato nei confronti della società proprietaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda di acquisto per usucapione e aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalla società contro un istituto di vigilanza chiamato in causa. In appello, la società aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte d'appello aveva escluso la prova del possesso ad usucapionem, ritenendo insufficiente la mera coltivazione del fondo e osservando altresì che i terreni non erano stati adeguatamente identificati dai testi. Il privato ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1158 c.c. e omesso esame del giudicato esterno fondato su un'ordinanza cautelare del Tribunale di Marsala che, secondo il ricorrente, avrebbe dato atto dell'avvenuta usucapione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove testimoniali sul possesso; 3) violazione dell'art. 1158 c.c. per avere la Corte d'appello negato rilievo alla coltivazione del fondo ai fini del possesso; 4) ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 260, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione alla prova testimoniale sull'estensione dei terreni. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale unico, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda riconvenzionale di rilascio dei terreni, già proposta in primo grado e riproposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del soggetto che invocava l'usucapione, dichiarando inammissibili i primi e il terzo motivo e infondati il secondo e il quarto, perché diretti in sostanza a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e perché, quanto alla coltivazione del fondo, la decisione d'appello era conforme al consolidato orientamento secondo cui essa, da sola, non basta a dimostrare il possesso utile ad usucapionem. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società proprietaria, rilevando l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda di rilascio dei terreni: non era configurabile un rigetto implicito, poiché la decisione sulla domanda di usucapione non esauriva né rendeva incompatibile la domanda restitutoria. La sentenza impugnata è stata dunque cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
Ai fini dell'usucapione è necessaria la prova del possesso utile per il tempo previsto dalla legge; la mera coltivazione del fondo non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso ad usucapionem, occorrendo ulteriori elementi univoci che rivelino la signoria di fatto uti dominus.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è invece deducibile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non è consentita la mera critica al cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente proposte; l'omessa decisione sulla domanda di rilascio dei terreni integra error in procedendo e non può essere superata da un preteso rigetto implicito, se non ricorre incompatibilità logico-giuridica con altre statuizioni.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale richiamato per denunciare l'omessa pronuncia e la nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione di legge sostanziale o processuale, ma non può essere utilizzato per censurare la sola valutazione delle prove.
art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre elementi per mutare orientamento.
art. 260, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato nel quadro della censura sulla prova testimoniale, ma la doglianza è stata letta come diretta contro la valutazione del materiale istruttorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o definizione sfavorevole del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specificamente riconducibile a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la denuncia di omessa pronuncia richiede la deduzione della nullità della sentenza, non essendo sufficiente invocare un mero vizio motivazionale o una generica violazione di legge.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; la critica alla scelta tra prove concorrenti appartiene, invece, al merito e non è di regola sindacabile in cassazione.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o dichiara di applicare il prudente apprezzamento quando la prova è soggetta a regola diversa; non basta lamentare che il giudice abbia male valutato il materiale probatorio.
- Ai fini dell'usucapione di un fondo, la coltivazione del terreno non è sufficiente da sola a dimostrare il possesso utile: occorrono elementi ulteriori e univoci dai quali desumere l'esercizio di una signoria di fatto sul bene.
- La domanda di rilascio o restituzione del bene è autonoma rispetto al rigetto della domanda di usucapione e richiede una specifica pronuncia; non può ritenersi assorbita o implicitamente respinta in assenza di una vera incompatibilità logico-giuridica tra le due statuizioni.
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