Cassazione Penale, Sentenza n. 19926/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di conferma dell'appello che aveva ritenuto Guidolin responsabile del reato di truffa aggravata (art. 640 c.p.). Si censurava la mancanza di artifici e dolo perché: 1) Guidolin aveva ricevuto le specifiche tecniche dalla società venditrice; 2) le informazioni erano state trasmesse alla parte civile che sottoscrisse la proposta di vendita due giorni dopo la vendita della macchina a terzi; 3) Guidolin non sarebbe stato informato tempestivamente della vendita e quindi era convinto che il bene fosse ancora disponibile. Inoltre si denunciava la manifesta illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio (riconoscimento della recidiva, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 61 n.5 e n.7 c.p. e relativi aumenti) e si contestavano le statuizioni civili e la quantificazione della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure principali fossero di natura meramente fattuale e pertanto inammissibili in sede di legittimità, essendo vietata la rivalutazione del compendio probatorio. La Corte d'appello aveva motivatamente rilevato che Guidolin si era presentato come titolato alla vendita pur non avendone mandato, continuando le trattative e ricevendo un secondo acconto anche dopo essere stato informato "prima di Natale o subito dopo" della vendita a terzi; tali comportamenti integrano gli artifici e raggiri (anche per mezzo della "menzogna") richiesti dall'art. 640 c.p. Quanto alla recidiva, la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato richiamando plurime condanne pregresse; la mancata concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione quando sia congruamente motivato. Le aggravanti sono state motivate con riferimento al rapporto professionale e all'elevato importo della truffa. Le statuizioni civili relative alla provvisionale non sono sindacabili in Cassazione e non erano state adeguatamente dedotte in appello. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
"artifici e raggiri"; menzogna come forma di raggiro
La menzogna può integrare l'elemento caratterizzante della truffa; gli artifici e i raggiri comprendono atti tali da creare nella vittima un erroneo convincimento inducendola a consegnare un profitto.
art. 61 n.5 cod. pen.
Aggravante richiamata dalla Corte con riferimento al rapporto professionale fra autore e parte offesa (sfruttamento del vincolo di fiducia/relazione professionale).
art. 61 n.7 cod. pen.
Aggravante richiamata con riferimento all'elevato ammontare del profitto/ danno oggetto della truffa.
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche sono valutazione di merito; la loro esclusione è legittima se il giudice fornisce motivazione congrua e non contraddittoria, e non è sindacabile in Cassazione se riguarda un apprezzamento di fatto.
art. 133 cod. pen.
Il riferimento al criterio di adeguatezza della pena giustifica gli aumenti per aggravanti in ragione della proporzionalità e degli elementi di personalità e dinamica del reato.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte che ha proposto il ricorso può essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se sussistono profili di colpa, a somme a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette in sede di legittimità la mera rivalutazione del compendio probatorio: i motivi che richiedono rinnovata valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La "menzogna" o la falsa rappresentazione della propria qualità può costituire artificio o raggiro idoneo a integrare il reato di truffa (art. 640 c.p.).
- La richiesta e l'applicazione delle attenuanti generiche richiedono che la difesa indichi concretamente i fatti che le giustificherebbero; la loro assenza di motivazione rende legittima l'esclusione da parte del giudice di merito.
- Le aggravanti previste dagli artt. 61 n.5 e n.7 c.p. possono essere valorizzate in presenza di rapporto professionale con la vittima e di rilevante importo del danno; l'aumento di pena deve rispettare il criterio di adeguatezza.
- Le statuizioni provvisionali o le somme assegnate in via provvisionale non sono normalmente sindacabili in Cassazione, e le censure sulla entità devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito (appello).
- Un ricorso per cassazione inammissibile può comportare sanzioni pecuniarie e l'obbligo di rifondere le spese processuali; è quindi essenziale impostare correttamente i motivi già in appello ed evitare rilanci meramente fattuali in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19750/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19755/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19756/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19757/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19759/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →