Cassazione Civile, Ordinanza n. 01277/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società e dei relativi soci, successivi ad altri avvisi riferiti al medesimo periodo d'imposta che erano stati definiti con accertamento con adesione. La CTR aveva accolto il ricorso dei contribuenti ritenendo che la definizione con adesione precludesse ogni ulteriore attività accertativa, valorizzando il fatto che gli elementi posti a base dei nuovi avvisi erano già conoscibili dall'Ufficio al momento della prima iniziativa e che gli importi accertati erano inferiori a una certa soglia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 218/1997 e dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il precedente accertamento definito con adesione aveva natura di accertamento parziale e non impediva un successivo accertamento fondato su nuova documentazione bancaria, emersa successivamente, da cui risultavano ulteriori ricavi non dichiarati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha chiarito che la definizione con adesione di un accertamento parziale non esclude l'esercizio di una ulteriore azione accertatrice quando questa sia fondata su elementi nuovi o su fonti diverse da quelle poste a base del primo accertamento. Nel caso concreto, dagli atti richiamati dall'Ufficio risultava che i nuovi avvisi scaturivano da una più completa verifica, resa possibile dall'acquisizione di documentazione bancaria ed extracontabile sopravvenuta, che aveva condotto all'emersione di ulteriori ricavi non dichiarati. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 218/1997
La definizione con adesione non esclude l'ulteriore azione accertatrice nei casi previsti dalla norma, in particolare quando sopravvengano nuovi elementi o quando la definizione riguardi accertamenti parziali.
art. 6 d.lgs. n. 218/1997
È richiamato quale base procedurale della definizione con adesione su istanza di parte del precedente accertamento.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento parziale, strumento che consente un accertamento limitato sulla base di elementi già disponibili senza precludere ulteriori accertamenti nei termini di decadenza.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come termine temporale entro il quale può essere esercitata l'ulteriore azione accertatrice o l'accertamento integrativo.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato in parallelo all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per l'IVA, ai fini dei termini di accertamento.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
È indicato come norma analoga all'art. 41-bis in materia IVA, relativa all'accertamento parziale.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme agli artt. 54 e 38-39 del d.P.R. n. 600/1973 nel quadro generale dei metodi di accertamento.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma generale sull'accertamento, cui l'accertamento parziale non è autonomo ma si collega procedimentalmente.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma generale sull'accertamento dei redditi d'impresa, cui si raccorda l'accertamento parziale.
art. 36-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come ipotesi esclusa dalla disciplina dell'accertamento parziale.
art. 36-ter d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come ipotesi esclusa dalla disciplina dell'accertamento parziale.
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato per i redditi da partecipazione in società, associazioni e imprese, rilevanti nel caso di specie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale della censura per violazione e falsa applicazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La definizione con adesione di un accertamento parziale non impedisce, di per sé, ulteriori accertamenti fiscali entro i termini di decadenza, se l'Ufficio fonda il nuovo atto su elementi diversi o sopravvenuti rispetto a quelli già considerati.
- L'accertamento parziale è una modalità procedurale diretta alla sollecita emersione della materia imponibile e non un autonomo metodo di accertamento: esso opera sulle stesse basi dei metodi ordinari, ma consente all'Amministrazione di emettere un atto limitato senza precludere successive contestazioni su basi istruttorie differenti.
- Non è corretto negare la legittimità di un successivo avviso solo perché gli elementi poi utilizzati erano astrattamente conoscibili in precedenza: ciò che rileva è che il nuovo accertamento sia effettivamente fondato su fonti diverse o su dati sopravvenuti rispetto al primo.
- L'accertamento integrativo è istituto distinto dall'accertamento parziale: il primo richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e la loro specifica indicazione nell'avviso, mentre il secondo consente un'azione successiva più ampia quando il precedente atto era limitato per oggetto o base istruttoria.
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