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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12487/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Caltanissetta che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Gela in relazione ai delitti ascritti agli artt. 2 e 7 della L. 895/1967. Con due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la misura cautelare era stata revocata e che il difensore aveva formalmente rinunciato al ricorso. Per tale inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma ritenuta equa di euro 500, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte non ha esaminato nel merito le censure sostanziali proposte nel ricorso.

Norme richiamate

  • L. 895/1967

    Indicano i reati per i quali era stata applicata la misura cautelare; la pronuncia non entra nel merito della qualificazione o della sussistenza del fatto, limitandosi a rilevare l'intervenuta revoca della misura che rende privo di interesse l'appello in Cassazione.

  • Codice di procedura penale

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per cause con profili di colpa imputabili al ricorrente; la Corte ha applicato tale norma per comminare l'importo di euro 500, ritenendo emergenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Costituzionale

    Ordinanza/Citazione: Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata a supporto del principio secondo cui, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittima l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La sopravvenuta cessazione della misura cautelare (o la rinuncia del ricorrente) determina, di norma, la carenza di interesse e l'inammissibilità dell'impugnazione: la Corte non procede all'esame del merito quando manca un interesse attuale alla decisione.
  • La rinuncia formale del difensore a proseguire il gravame equivale a una manifestazione di volontà che giustifica la dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse.
  • In caso di inammissibilità determinata da causa sopravvenuta riconducibile al comportamento del ricorrente o del suo difensore, il giudice può condannare alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., disporre un'ammenda o una somma a favore della cassa delle ammende quando emergono profili di colpa.
  • Se si vuole ottenere comunque un pronunciamento sul merito di una misura cautelare, occorre preservare l'interesse all'impugnazione (ad es. evitando la rinuncia o la sopravvenuta revoca non consensuale) oppure proporre strumenti processuali adeguati che mantengano viva la controversia.
  • Le valutazioni generiche o alternative richieste in sede di cassazione non sono ammesse se non c'è più un interesse concreto e attuale alla decisione; il rimedio va utilizzato solo quando persiste una controversia attuale.

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