Cassazione Civile, Sentenza n. 1322/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento ICI per le annualità 2005 e 2006 relativi a due terreni in località Malafede divenuti inedificabili a seguito della variante al PRG denominata "Piano delle Certezze". Il Comune aveva richiesto l'imposta nonostante la previsione di compensazione dei diritti edificatori mediante trasferimento di volumetrie su aree di atterraggio (delibere consiliari n. 99/03 e n. 277/05). La controversia verteva sulla sussistenza del presupposto d'imposizione in quanto la concreta possibilità di utilizzare la cubatura trasferita dipendeva dall'attuazione del programma urbanistico che non si era ancora realizzato (mancava convenzione e costituzione di consorzio). La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo assente il presupposto impositivo; Roma Capitale ha impugnato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in quanto la controricorrente ha perfezionato la definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (pagamento e perfezionamento della procedura) e non è stata chiesta la fissazione dell'udienza entro il termine previsto ( comma 13). Conseguentemente il processo si estingue senza decisione sul merito; le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre precisato che non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo".
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La procedura di definizione agevolata, se perfezionata con il pagamento previsto, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere se non viene chiesta la fissazione dell'udienza entro il termine del 31 dicembre 2020; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
codice di procedura civile
Prevede la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nonostante l'estinzione della causa per effetto di disposizioni speciali; richiamata quale eventuale facoltà residua.
Cass. n. 21826/2020
Precedente richiamato che conferma il principio secondo cui, in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Cass. n. 25485/2018
Giurisprudenza citata sul non diritto al "doppio contributo"; richiamata per escludere l'applicazione di una doppia contribuzione nelle fattispecie analoghe.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 estingue il processo quando il perfezionamento è avvenuto e le parti non chiedono la fissazione dell'udienza entro il termine stabilito; in tali casi il giudice dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere.
- L'estinzione per definizione agevolata non comporta una decisione sul merito della controversia: il giudizio si chiude senza che venga statuito se l'imposta era dovuta o meno.
- Le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13 d.l. 119/2018); occorre verificare chi ha effettivamente anticipato le spese processuali per individuare l'onere economico.
- La mera perfezione del pagamento per la definizione agevolata è efficace solo se non vi è diniego formale e se non si attiva la procedura residuale di fissazione dell'udienza entro i termini previsti: le parti devono agire tempestivamente se intendono evitare l'estinzione.
- In casi di atti impositivi collegati a programmi urbanistici non attuati, se il contribuente consegue la definizione agevolata il processo si estingue indipendentemente dall'esito sostanziale che avrebbe potuto ottenere in sede di merito.
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