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Ordinanza

Ordinanza n. 2221/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale n. 494 del 20 ottobre 2025 (mattina) nella parte in cui la Commissione, nominata per lo svolgimento e la correzione delle prove scritte del concorso per la nomina a 400 posti di notaio - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 21 giugno 2024, 4° serie speciale, concorsi ed esami - con riferimento all’atto inter vivos, senza procedere alla lettura dell’elaborato successivo, “dichiara non idoneo il candidato, in quanto l’elaborato riguardante l’atto tra vivi di diritto civile è nullo ex art. 46 del D.P.R. 380/2001 perché, con riferimento al manufatto insistente sul terreno in contratto, è mancante della dichiarazione prevista da tale disposizione”; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali, se ed in quanto occorrer possa: (i) del bando di concorso (Decreto del 12 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 21 giugno 2024 - 4a serie speciale - concorsi ed esami); (ii) del verbale n. 23 del 3 febbraio 2025 con cui la Commissione di concorso ha definito i criteri di valutazione delle prove scritte; (iii) dell’elenco dei risultati delle prove scritte del concorso, affisso in data 18 febbraio 2026 presso i locali del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non indica il ricorrente tra i candidati idonei

Giustizia amministrativa202603251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione di concorso che ha dichiarato non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi, ritenendo nullo l'elaborato relativo all'atto inter vivos ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il verbale con cui la commissione, riguardo all'elaborato relativo all'atto inter vivos, lo ha dichiarato non idoneo senza procedere alla lettura dell'elaborato successivo, ritenendo nullo l'atto per la mancanza, con riferimento a un manufatto insistente sul terreno oggetto del contratto, della dichiarazione prevista dall'art. 46 d.P.R. 380/2001. Sono stati impugnati anche il bando, i criteri di valutazione e l'elenco degli esiti delle prove scritte, nella parte in cui il candidato non è stato indicato tra gli idonei. In sede cautelare il ricorrente ha sostenuto di essere stato illegittimamente privato della possibilità di ottenere la valutazione nel merito del secondo e del terzo elaborato e ha rappresentato l'imminente inizio delle prove orali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, sebbene le prove orali fossero già iniziate, esse non fossero destinate a esaurirsi in una sola giornata. Inoltre, non essendo prevista l'obbligatoria simultaneità delle prove orali in un'unica data, diversamente dalle prove scritte, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito avrebbe ancora consentito l'ammissione dell'interessato a sostenere separatamente le prove orali. Non è stato quindi ravvisato un pregiudizio cautelare tale da giustificare la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 46 d.P.R. 380/2001

    La commissione ha ritenuto che la mancanza della dichiarazione prevista dalla disposizione rendesse nullo l'elaborato relativo all'atto inter vivos; l'ordinanza cautelare non prende posizione sulla fondatezza sostanziale di tale interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; la domanda è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio cautelare non irreversibile o non altrimenti rimediabile.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere respinta quando, anche in presenza dell'avvio delle prove orali di un concorso, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito consenta ancora la partecipazione del candidato mediante lo svolgimento separato delle prove, sicché non risulti un pregiudizio irreversibile o altrimenti non emendabile.
  • La mera imminenza o il già intervenuto inizio delle prove orali non impone automaticamente la sospensione degli atti di esclusione o di non idoneità, quando le prove si articolino in più giornate e non sia necessaria la loro simultanea sostenibilità in un'unica data.
  • In sede cautelare, la possibilità concreta di rieditare o recuperare la prova concorsuale all'esito del giudizio di merito esclude, in assenza di ulteriori elementi, la sussistenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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