Cassazione Penale, Sentenza n. 15700/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 16/06/2022 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 26/04/2022. Con la istanza originaria la ricorrente chiedeva la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni intestati a lei ma ritenuti riconducibili al padre, Gallello Domenico, indagato per reati aggravati ex art. 416-bis c.p. (e per i reati di cui agli artt. 512-bis e 640 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 416-bis). Il motivo di censura in cassazione era un unico e articolato vizio di motivazione: secondo la difesa il Tribunale del Riesame non avrebbe valutato correttamente la tabella di sperequazione e gli elementi prodotti (accertamenti della Guardia di Finanza e perizia tecniche), commettendo errori di valutazione del valore di alcuni beni e omettendo di considerare l'assenza di sproporzione tra patrimonio e redditi della ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato impostioneresca una questione di mera valutazione di fatto o di apprezzamento (giudizio sulla sperequazione e sul valore dei beni) non sindacabile in cassazione salvo la sussistenza di violazioni di legge o di vizi motivazionali radicali. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse dato adeguato conto delle ragioni a fondamento della decisione (richiamo al procedimento relativo al padre, alla situazione personale ed economica della ricorrente, alla tabella di sperequazione, agli accertamenti della Guardia di Finanza e alla perizia tecnica) e che la motivazione non fosse meramente apparente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Riferimento all'aggravante di tipo mafioso e alla valutazione della riconducibilita' dei beni al soggetto indagato; usata come fondamento per il sequestro e per considerare la rilevanza dei vincoli familiari nella ricostruzione della disponibilita' dei beni.
art. 512-bis c.p.
Articolo richiamato tra i reati oggetto di indagine del padre; costituisce il contesto criminale che ha sostenuto la misura cautelare patrimoniale nei confronti dei beni ritenuti riferibili all'indagato.
art. 640 c.p.
Delitto di truffa (richiamato tra i reati contestati al congiunto), considerato aggravato ex art. 416-bis; contribuisce al quadro probatorio giustificativo del sequestro per equivalente.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna pecuniaria a favore della cassa delle ammende a carico della ricorrente, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., n. 5876/2004 e successive)
Principio richiamato secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio e' ammesso solo per violazione di legge; nella nozione di violazione di legge rientrano anche gli errores in iudicando e gli elementi motivazionali cosi' gravemente lacunosi da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giuridico del giudice.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze su sequestri preventivi e probatori e' ammissibile principalmente per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; l'impugnazione di mere valutazioni di fatto (es. stima del valore dei beni, valutazione della sperequazione) e' in genere inammissibile.
- Per contestare con efficacia un sequestro per equivalente in cassazione occorre dimostrare l'assenza manifesta e rilevante di motivazione o contraddizioni tali da rendere impossibile comprendere il percorso logico-giuridico del giudice, non limitarsi a ribattere sulle valutazioni probatorie.
- Quando il sequestro e' collegato a indagini su familiari (es. padre) e a reati aggravati ex art. 416-bis, la prova della piena autonomia patrimoniale del soggetto proprietario dei beni deve essere particolarmente solida e documentata per superare la presunzione di riconducibilita'.
- Prima di proporre ricorso in cassazione in materia cautelare e' opportuno verificare la presenza di profili di illegittimità formale o di motivazione evidentemente insufficiente; in caso contrario il ricorrente corre il rischio di inammissibilita' e di condanne a spese e ammende (art. 616 c.p.p.).
- Le memorie e le perizie tecniche devono essere utilizzate per evidenziare specifici errori di diritto o omissioni logiche nella motivazione del giudice di merito, non solo per ridiscutere i fatti o le stime economiche.
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