Cassazione Penale, Sentenza n. 4919/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo l'assenza di gravi indizi in ordine: (i) alla partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (ii) al reato di cessione di stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990, capo 31); inoltre ha censurato la motivazione ritenuta illogica e ha contestato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), anche alla luce del breve arco temporale dell'attività contestata (novembre-dicembre 2017). Ha altresì dedotto omissioni motivazionali su alcune imputazioni (art. 497 c.p.) e sull'applicazione delle esigenze cautelari dopo il tempo intercorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre in sede di legittimità le medesime doglianze già svolte innanzi al tribunale del riesame senza un confronto puntuale e specifico con la motivazione impugnata, violando i requisiti di specificità dell'impugnazione. La Corte ha inoltre sottolineato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari (controllo della manifesta illogicità e non revisione di merito) e ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame in ordine all'identificazione del ricorrente nell'ambito del sodalizio, alla sussistenza dei gravi indizi (anche sulla base di intercettazioni e condotte convergenti) e alle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nel caso rileva per inquadrare le censure di violazione di legge e vizio di motivazione e per i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari
art. 273 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e della motivazione del provvedimento impugnato
art. 74 D.P.R. 309/1990
Delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che anche un apporto per periodo limitato possa integrare la partecipazione all'associazione se gli elementi dimostrano un modulo operativo collaudato
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti (cessione); contestata per un episodio (capo 31) e ritenuta supportata da gravi indizi secondo il Tribunale
art. 416-bis.1 c.p.
Circostanza aggravante richiamata dalla difesa: la Corte ha valutato che, ai fini della misura cautelare, l'eventuale riconoscimento dell'aggravante non fosse decisivo per la legittimità della misura e che i limiti edittali e le presunzioni applicabili restano comunque integri
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione iuris tantum delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte ha richiamato che per il reato in questione operano presunzioni che rafforzano la possibilità di applicare misure cautelari
art. 303 cod. proc. pen.
Riguarda la durata massima della custodia cautelare; la Corte ha richiamato i termini massimi applicabili al caso (durata in investigazioni e dibattimento) e che rimangono rispettati
art. 581 cod. proc. pen.
Richiesto per i criteri di specificità dell'impugnazione: l'atto deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma evocata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale e alle modalità di costituzione delle parti in Cassazione nel periodo di riferimento
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Adempimenti da eseguire in Cancelleria a seguito della pronuncia, richiamati dalla Corte
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari richiede specificità e un confronto puntuale con la motivazione impugnata; la mera riproposizione delle stesse doglianze già svolte al riesame è inammissibile
- La Corte di Cassazione, in materia cautelare, non procede a una riconsiderazione di merito degli elementi probatori ma verifica la presenza di manifesta illogicità o violazione di norme: chi impugna deve quindi individuare errori di diritto o vuoti logici evidenti nella motivazione
- Per i delitti associativi finalizzati al traffico di stupefacenti, anche un apporto limitato nel tempo può costituire partecipazione all'associazione se dagli elementi emerge un modulo operativo collaudato e un contributo consapevole
- Le presunzioni previste per taluni reati (es. art. 275 cod. proc. pen.) possono rafforzare la legittimazione della misura cautelare; l'eventuale contestazione di circostanze aggravanti è irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso se non incide sulla legittimità della misura
- Le censure concernenti l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di fuga/reiterazione) devono essere specifiche e confrontate con la motivazione del giudice del riesame; argomentazioni generiche sono destinate a fallire
- Se questioni rilevanti non sono state sollevate o devolute al giudice del riesame, la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per carenza della devoluzione dei motivi di merito
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