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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29415/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla responsabilità per usura perché volta a una rivalutazione del fatto e delle prove; ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la decisione di merito sulla recidiva facoltativa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Un ricorrente ha dedotto un unico motivo, l'altro ha articolato due motivi. Con il primo motivo comune si contestava la responsabilità per il delitto di usura, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e quindi a sollecitare una nuova lettura delle prove, preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo, proposto da uno dei ricorrenti, si censurava il trattamento della recidiva; la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito era congrua, poiché aveva dato conto che la condotta costituiva significativa prosecuzione di un pregresso processo delinquenziale.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    In tema di recidiva facoltativa è necessaria una specifica motivazione sia quando il giudice la afferma sia quando la esclude; la motivazione è sufficiente anche se sintetica, purché dia conto della prosecuzione del processo delinquenziale.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio o la rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili le censure che, pur formalmente dedotte come vizi di legittimità, si risolvono in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati in merito.
  • La responsabilità per usura, quando contestata con doglianze che attaccano solo la ricostruzione fattuale, non può essere riesaminata in sede di legittimità se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
  • In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve fornire una motivazione specifica, ma tale onere è assolto anche con argomentazione sintetica quando dalla decisione risulti che la nuova condotta rappresenta una significativa prosecuzione del pregresso percorso criminale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUsuraImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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