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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40487/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di esecuzione con cui era stata dichiarata la continuazione tra più sentenze e rideterminata la pena complessiva; il ricorrente denunciava omessa, erronea e travisata valutazione degli elementi probatori e dell'istruttoria incidentale su cui si fondava l'ordinanza, nonché applicazione di aumenti di pena (per reati "satellite") in misura superiore rispetto a quelli fissati dal giudice della cognizione, con violazione del principio del ne bis in idem e degli specifici criteri normativi per la determinazione della pena nella continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena relativi ai reati ritenuti "satellite" nella sentenza del GUP di Bologna del 10/06/2017 (irrevocabile il 21/09/2017). La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile (richiamo a Sez. Un. n. 296/2016). Non è stata disposta la rideterminazione immediata della pena in cassazione: la Corte ha rinviato al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio solo sulla determinazione degli aumenti contestati, lasciando a quest'ultimo la discrezionalità di quantificare gli aumenti entro i limiti consentiti.

Norme richiamate

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per le censure sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi probatori nella impugnazione per cassazione; la Corte valuta se vi è stata omessa o travisata motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione ai motivi di ricorso (vizi di motivazione, vizio di diritto e di fatto) ai sensi delle lettere richiamate; la Corte verifica la sussistenza dei vizi dedotti.

  • art. 72 e ss. cod. pen.

    Richiamati come criteri generali per la determinazione della pena e per l'applicazione degli aumenti nella continuazione; la Corte valuta la corretta applicazione dei criteri di commisurazione della pena.

  • art. 81, primo e secondo comma, cod. pen.

    Richiamato in relazione al principio di irretroattività e alla determinazione della pena base e degli aumenti; la Corte controlla la corretta applicazione dei parametri.«

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza resa ex art. 444 (patteggiamento/GUP) è stata considerata fonte delle determinazioni sui singoli aumenti per i reati satellite; la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione non può superare le misure fissate dal giudice della cognizione con decisione irrevocabile.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Richiamata come base normativa che consente alla Corte di Cassazione, in sede di annullamento, di disporre la rideterminazione della pena in particolari ipotesi; la Corte tuttavia preferisce nel caso concreto rinviare al giudice dell'esecuzione per la quantificazione concreta degli aumenti.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'incidente di esecuzione; gli atti e la documentazione prodotta in tale sede sono stati valutati dalla Corte nella verifica della correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nel complesso delle norme sull'esecuzione e sugli incidenti; la Corte ne tiene conto verificando la regolare applicazione delle norme procedurali nell'iter esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto della continuazione, non può aumentare gli incrementi previsti per i reati satellite oltre la misura stabilita dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.
  • Se la determinazione degli aumenti di pena appare più grave rispetto a quanto fissato con pronuncia definitiva, la Cassazione può annullare la decisione con rinvio per nuovo esame del giudice dell'esecuzione, invece di procedere a una rideterminazione immediata in sede di legittimità.
  • Le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi contenuti nelle sentenze acquisite o nella documentazione dell'incidente di esecuzione sono ammissibili in cassazione e possono determinare l'annullamento parziale dell'ordinanza esecutiva.
  • Il principio del ne bis in idem impedisce che un soggetto subisca, in sede esecutiva, un trattamento complessivo più gravoso rispetto a quanto già irrevocabilmente stabilito dal giudice della cognizione in relazione agli stessi reati o a reati collegati.
  • La discrezionalità del giudice dell'esecuzione nella quantificazione degli aumenti rimane preservata entro i limiti fissati dalle precedenti pronunce irrevocabili e dalla giurisprudenza di legittimità; la Cassazione interviene per correggere e rimandare quando si riscontra superamento di tali limiti.

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