Cassazione Penale, Sentenza n. 40487/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di esecuzione con cui era stata dichiarata la continuazione tra più sentenze e rideterminata la pena complessiva; il ricorrente denunciava omessa, erronea e travisata valutazione degli elementi probatori e dell'istruttoria incidentale su cui si fondava l'ordinanza, nonché applicazione di aumenti di pena (per reati "satellite") in misura superiore rispetto a quelli fissati dal giudice della cognizione, con violazione del principio del ne bis in idem e degli specifici criteri normativi per la determinazione della pena nella continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena relativi ai reati ritenuti "satellite" nella sentenza del GUP di Bologna del 10/06/2017 (irrevocabile il 21/09/2017). La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile (richiamo a Sez. Un. n. 296/2016). Non è stata disposta la rideterminazione immediata della pena in cassazione: la Corte ha rinviato al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio solo sulla determinazione degli aumenti contestati, lasciando a quest'ultimo la discrezionalità di quantificare gli aumenti entro i limiti consentiti.
Norme richiamate
art. 531 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di riferimento per le censure sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi probatori nella impugnazione per cassazione; la Corte valuta se vi è stata omessa o travisata motivazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Invocato in relazione ai motivi di ricorso (vizi di motivazione, vizio di diritto e di fatto) ai sensi delle lettere richiamate; la Corte verifica la sussistenza dei vizi dedotti.
art. 72 e ss. cod. pen.
Richiamati come criteri generali per la determinazione della pena e per l'applicazione degli aumenti nella continuazione; la Corte valuta la corretta applicazione dei criteri di commisurazione della pena.
art. 81, primo e secondo comma, cod. pen.
Richiamato in relazione al principio di irretroattività e alla determinazione della pena base e degli aumenti; la Corte controlla la corretta applicazione dei parametri.«
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza resa ex art. 444 (patteggiamento/GUP) è stata considerata fonte delle determinazioni sui singoli aumenti per i reati satellite; la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione non può superare le misure fissate dal giudice della cognizione con decisione irrevocabile.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Richiamata come base normativa che consente alla Corte di Cassazione, in sede di annullamento, di disporre la rideterminazione della pena in particolari ipotesi; la Corte tuttavia preferisce nel caso concreto rinviare al giudice dell'esecuzione per la quantificazione concreta degli aumenti.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma relativa all'incidente di esecuzione; gli atti e la documentazione prodotta in tale sede sono stati valutati dalla Corte nella verifica della correttezza della motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato nel complesso delle norme sull'esecuzione e sugli incidenti; la Corte ne tiene conto verificando la regolare applicazione delle norme procedurali nell'iter esecutivo.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto della continuazione, non può aumentare gli incrementi previsti per i reati satellite oltre la misura stabilita dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.
- Se la determinazione degli aumenti di pena appare più grave rispetto a quanto fissato con pronuncia definitiva, la Cassazione può annullare la decisione con rinvio per nuovo esame del giudice dell'esecuzione, invece di procedere a una rideterminazione immediata in sede di legittimità.
- Le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi contenuti nelle sentenze acquisite o nella documentazione dell'incidente di esecuzione sono ammissibili in cassazione e possono determinare l'annullamento parziale dell'ordinanza esecutiva.
- Il principio del ne bis in idem impedisce che un soggetto subisca, in sede esecutiva, un trattamento complessivo più gravoso rispetto a quanto già irrevocabilmente stabilito dal giudice della cognizione in relazione agli stessi reati o a reati collegati.
- La discrezionalità del giudice dell'esecuzione nella quantificazione degli aumenti rimane preservata entro i limiti fissati dalle precedenti pronunce irrevocabili e dalla giurisprudenza di legittimità; la Cassazione interviene per correggere e rimandare quando si riscontra superamento di tali limiti.
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