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Sentenza

Sentenza n. 672/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto dirigenziale n. 12875 del 17.09.2024 di approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti “ammessi finanziabili e non ammessi” per la categoria “Eventi turistici di pregio” dell’“avviso pubblico per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico”, nella parte in cui la proposta dell’associazione ricorrente è stata collocata alla posizione n. 26, con 55 punti, con esito “non ammesso punteggio 60”; - del decreto dirigenziale n. 11713 dell’8.08.2024 di approvazione della graduatoria provvisoria; - dei verbali verbale n. 3 del 19.07.2024, n. 7 del 25.07.2024, n. 9 del 28.08.2024, dei verbali di valutazione del gruppo di lavoro.

Giustizia amministrativa202401941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti presupposti relativi al finanziamento regionale di eventi turistici, nella parte in cui hanno attribuito all'evento proposto 55 punti, collocandolo tra i non ammessi al finanziamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato la graduatoria definitiva, la graduatoria provvisoria e i verbali di valutazione, deducendo violazione dell'avviso pubblico ed eccesso di potere con riferimento ai punteggi attribuiti dalla commissione a quattro sub-criteri. In particolare, ha contestato: il punteggio di 3/10 e il giudizio di bassa rispondenza dell'evento alle finalità dell'avviso, ritenuti contraddittori rispetto al punteggio massimo ottenuto per la capacità di migliorare l'attrattività turistica e al punteggio massimo relativo alla destagionalizzazione e al richiamo mediatico; il punteggio di 3/10 per la capacità di attivare partnership e sponsorizzazioni, nonostante i numerosi patrocini e sostegni indicati nella proposta; il punteggio di 5/15 per la strategia di comunicazione, nonostante una rilevante campagna pubblicitaria; il punteggio di 5/15 per qualità, unicità, innovatività e creatività dell'evento, nonostante la sua articolazione, partecipazione e risonanza mediatica. La Regione ha eccepito l'inammissibilità delle censure, perché dirette a ottenere una sostituzione del giudizio della commissione, e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza, evidenziando la prevalente dimensione locale delle sponsorizzazioni e della comunicazione e la reiterazione di attività prive di particolare innovatività.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che le censure non mirassero a sostituire il giudizio della commissione, ma denunciassero profili di illogicità e irragionevolezza sindacabili dal giudice amministrativo. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi esprimono ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, travisamento o abnormità. Nel merito, ha accolto la censura relativa al sub-criterio A.1: il giudizio di bassa rispondenza e il punteggio di 3/10 sono risultati illogici e contraddittori rispetto al punteggio massimo attribuito per il sub-criterio A.3, poiché entrambi costituiscono articolazioni del criterio A relativo al contributo del progetto agli obiettivi dell'avviso e presentano elementi di comunanza tali da richiedere una giustificazione coerente della significativa divergenza dei punteggi. Ha invece respinto le censure relative ai sub-criteri B.2, D.1 e B.1. Per B.2, il giudizio basso è stato ritenuto coerente con la prevalenza di sponsorizzazioni locali e istituzionali, mentre il parametro mirava a incentivare le sponsorizzazioni private. Per D.1, la campagna comunicativa, pur onerosa, risultava prevalentemente locale e non dimostrava l'effettiva capacità di raggiungere un pubblico nazionale ed estero né il seguito ottenuto sui social. Per B.1, il giudizio basso è stato ritenuto ragionevole, poiché le attività proposte erano note e reiterate nel tempo e non presentavano adeguate connotazioni di unicità, innovatività e creatività. In ragione dell'accoglimento della censura su A.1, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo, e ha condannato la Regione Calabria al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 dell'avviso pubblico

    eventuale promozione del brand Calabria e finalità di incremento dell'attrattività, ampliamento dei motivi di viaggio e aumento delle occasioni di richiamo mediatico nazionale ed estero

    Le finalità dell'avviso orientano l'interpretazione dei sub-criteri e impongono coerenza logica tra le valutazioni riferite ad articolazioni tra loro collegate.

  • art. 134 c.p.a.

    fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica

    Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione non può tradursi in sostituzione del giudizio amministrativo ed è limitato ai casi di manifesta inattendibilità, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o abnormità.

Massime di principio

  • La valutazione discrezionale o tecnica di una commissione giudicatrice è sindacabile dal giudice amministrativo non per la mera non condivisibilità del risultato, ma quando il giudizio risulti manifestamente irragionevole, arbitrario, illogico, irrazionale, fondato su travisamento dei fatti o abnorme.
  • La censura contro un punteggio non è inammissibile per il solo fatto di riguardare una valutazione tecnica, quando deduce specifici profili di contraddittorietà o illogicità interna dell'operato della commissione, senza chiedere al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • Quando più sub-criteri costituiscono articolazioni di un medesimo criterio generale e presentano elementi oggettivi di comunanza, l'attribuzione di punteggi fortemente divergenti deve essere sorretta da una motivazione coerente; è illegittima la polarizzazione dei giudizi che risulti logicamente contraddittoria alla luce delle altre valutazioni espresse dalla stessa commissione.
  • L'annullamento di una valutazione della commissione per illogicità o contraddittorietà comporta, di regola, la riedizione del potere valutativo da parte dell'amministrazione, senza che il giudice possa attribuire direttamente il punteggio spettante.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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