Sentenza n. 672/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto dirigenziale n. 12875 del 17.09.2024 di approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti “ammessi finanziabili e non ammessi” per la categoria “Eventi turistici di pregio” dell’“avviso pubblico per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico”, nella parte in cui la proposta dell’associazione ricorrente è stata collocata alla posizione n. 26, con 55 punti, con esito “non ammesso punteggio 60”; - del decreto dirigenziale n. 11713 dell’8.08.2024 di approvazione della graduatoria provvisoria; - dei verbali verbale n. 3 del 19.07.2024, n. 7 del 25.07.2024, n. 9 del 28.08.2024, dei verbali di valutazione del gruppo di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti presupposti relativi al finanziamento regionale di eventi turistici, nella parte in cui hanno attribuito all'evento proposto 55 punti, collocandolo tra i non ammessi al finanziamento
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato la graduatoria definitiva, la graduatoria provvisoria e i verbali di valutazione, deducendo violazione dell'avviso pubblico ed eccesso di potere con riferimento ai punteggi attribuiti dalla commissione a quattro sub-criteri. In particolare, ha contestato: il punteggio di 3/10 e il giudizio di bassa rispondenza dell'evento alle finalità dell'avviso, ritenuti contraddittori rispetto al punteggio massimo ottenuto per la capacità di migliorare l'attrattività turistica e al punteggio massimo relativo alla destagionalizzazione e al richiamo mediatico; il punteggio di 3/10 per la capacità di attivare partnership e sponsorizzazioni, nonostante i numerosi patrocini e sostegni indicati nella proposta; il punteggio di 5/15 per la strategia di comunicazione, nonostante una rilevante campagna pubblicitaria; il punteggio di 5/15 per qualità, unicità, innovatività e creatività dell'evento, nonostante la sua articolazione, partecipazione e risonanza mediatica. La Regione ha eccepito l'inammissibilità delle censure, perché dirette a ottenere una sostituzione del giudizio della commissione, e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza, evidenziando la prevalente dimensione locale delle sponsorizzazioni e della comunicazione e la reiterazione di attività prive di particolare innovatività.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che le censure non mirassero a sostituire il giudizio della commissione, ma denunciassero profili di illogicità e irragionevolezza sindacabili dal giudice amministrativo. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi esprimono ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, travisamento o abnormità. Nel merito, ha accolto la censura relativa al sub-criterio A.1: il giudizio di bassa rispondenza e il punteggio di 3/10 sono risultati illogici e contraddittori rispetto al punteggio massimo attribuito per il sub-criterio A.3, poiché entrambi costituiscono articolazioni del criterio A relativo al contributo del progetto agli obiettivi dell'avviso e presentano elementi di comunanza tali da richiedere una giustificazione coerente della significativa divergenza dei punteggi. Ha invece respinto le censure relative ai sub-criteri B.2, D.1 e B.1. Per B.2, il giudizio basso è stato ritenuto coerente con la prevalenza di sponsorizzazioni locali e istituzionali, mentre il parametro mirava a incentivare le sponsorizzazioni private. Per D.1, la campagna comunicativa, pur onerosa, risultava prevalentemente locale e non dimostrava l'effettiva capacità di raggiungere un pubblico nazionale ed estero né il seguito ottenuto sui social. Per B.1, il giudizio basso è stato ritenuto ragionevole, poiché le attività proposte erano note e reiterate nel tempo e non presentavano adeguate connotazioni di unicità, innovatività e creatività. In ragione dell'accoglimento della censura su A.1, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo, e ha condannato la Regione Calabria al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1 dell'avviso pubblico
eventuale promozione del brand Calabria e finalità di incremento dell'attrattività, ampliamento dei motivi di viaggio e aumento delle occasioni di richiamo mediatico nazionale ed estero
Le finalità dell'avviso orientano l'interpretazione dei sub-criteri e impongono coerenza logica tra le valutazioni riferite ad articolazioni tra loro collegate.
art. 134 c.p.a.
fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione non può tradursi in sostituzione del giudizio amministrativo ed è limitato ai casi di manifesta inattendibilità, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o abnormità.
Massime di principio
- La valutazione discrezionale o tecnica di una commissione giudicatrice è sindacabile dal giudice amministrativo non per la mera non condivisibilità del risultato, ma quando il giudizio risulti manifestamente irragionevole, arbitrario, illogico, irrazionale, fondato su travisamento dei fatti o abnorme.
- La censura contro un punteggio non è inammissibile per il solo fatto di riguardare una valutazione tecnica, quando deduce specifici profili di contraddittorietà o illogicità interna dell'operato della commissione, senza chiedere al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- Quando più sub-criteri costituiscono articolazioni di un medesimo criterio generale e presentano elementi oggettivi di comunanza, l'attribuzione di punteggi fortemente divergenti deve essere sorretta da una motivazione coerente; è illegittima la polarizzazione dei giudizi che risulti logicamente contraddittoria alla luce delle altre valutazioni espresse dalla stessa commissione.
- L'annullamento di una valutazione della commissione per illogicità o contraddittorietà comporta, di regola, la riedizione del potere valutativo da parte dell'amministrazione, senza che il giudice possa attribuire direttamente il punteggio spettante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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