Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/06/2018 n. 2972 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Redditi - Tassazione - Confisca e sequestro - Amministrazione giudiziaria - Pronuncia giudiziaria definitiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pronuncia stabilisce che la tassazione dei redditi prodotti dai beni sequestrati o confiscati sorge soltanto quando il procedimento giudiziario diventa definitivo. L'imposta deve essere imputata al soggetto al quale i beni vengono definitivamente assegnati, mentre l'amministrazione giudiziaria non risponde dei tributi relativi ai redditi maturati durante la gestione temporanea.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tassazione dei redditi prodotti da beni sottoposti a sequestro o confisca e gestiti temporaneamente dall'amministrazione giudiziaria. La questione centrale è individuare il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria e il soggetto tenuto al pagamento delle imposte. Secondo il principio richiamato, l'amministrazione giudiziaria non è debitrice dell'imposta per i redditi prodotti durante la gestione provvisoria, poiché il presupposto impositivo si collega alla definitività del procedimento e all'assegnazione dei beni.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2011, n. 159

    La legge disciplina, tra l'altro, il trattamento fiscale dei redditi prodotti da beni sottoposti a sequestro o confisca. La relativa imposizione è collegata alla definitività del procedimento e all'individuazione del soggetto cui i beni sono assegnati, escludendo la responsabilità tributaria dell'amministrazione giudiziaria per la fase di gestione temporanea.

Massime di principio

  • Per i beni sequestrati o confiscati, la gestione temporanea da parte dell'amministrazione giudiziaria non comporta, di per sé, l'assunzione del debito d'imposta sui redditi prodotti.
  • Il momento impositivo va individuato nella definitività del provvedimento giudiziario, non nel semplice sequestro o nella fase provvisoria di amministrazione.
  • L'obbligazione tributaria deve essere riferita al soggetto che riceve definitivamente i beni, secondo l'esito della procedura.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra redditi maturati durante la gestione provvisoria e attribuzione fiscale successiva alla definizione irrevocabile del procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.