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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42896/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati (truffa e autoriciclaggio commessi tra ottobre 2015 e maggio 2016 e riciclaggio commesso nel giugno 2017). La difesa contestava che il giudice dell'esecuzione avesse valorizzato esclusivamente l'elemento cronologico (una 'notevole distanza' di circa un anno) omettendo di considerare la sovrapponibilità delle condotte (transito delle somme provento di truffe su conti correnti bancari e postali) e le finalità unitarie e la situazione economica del ricorrente

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti, in diversa persona fisica. La Corte ha censurato la motivazione del GIP per avere dato eccessivo rilievo soltanto alla distanza temporale senza adeguatamente valutare le modalità operative, l'omogeneità delle condotte e gli indici rivelatori di un "disegno criminoso" unitario

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte richiama il principio che per riconoscere la continuazione il giudice deve accertare la sostanziale unicità del disegno criminoso individuando elementi obiettivi (tempi, modalità, omogeneità del bene tutelato, condizioni di tempo e luogo). La continuazione richiede una visibile programmazione iniziale di pluralità di condotte in vista di un unico fine; la mera abitualità o la ricerca di profitti illeciti non sono sufficienti

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata quale base procedurale per la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione compia un accertamento motivato e concreto degli elementi che possano far ritenere l'unità di disegno criminoso

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione il giudice deve compiere un esame concreto e motivato delle modalità, dei tempi e dell'omogeneità dei reati; non è sufficiente basarsi solo sulla distanza temporale
  • La ridotta distanza cronologica è un indice rilevante ma non decisivo: anche intervalli non brevi possono essere compatibili con continuazione se sussistono altri indici significativi di un disegno unitario
  • La mera tendenza a delinquere o la ripetizione di reati con l'obiettivo generico di ottenere profitti illeciti non costituiscono, di per sé, prova dell'unità di ideazione richiesta dall'art. 81 c.p.
  • Elementi decisivi che possono sostenere la continuazione includono: omogeneità del bene giuridico leso, analogia delle modalità operative, finalità comuni e una rappresentabile programmazione iniziale (anche generica) delle condotte
  • Se il giudice trascura o valuta superficialmente tali fattori, la decisione sul mancato riconoscimento della continuazione può essere annullata e rinviata per un nuovo esame motivato
  • In casi analoghi, difesa e giudice dovrebbero documentare e valutare insieme non solo i tempi, ma anche il legame operativo (trasferimento fondi, medesime tecniche, ruoli e finalità) per stabilire l'unità del disegno criminoso

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