Sentenza n. 336/2026 - Salerno, Sezione 2
avverso e per l’annullamento - previa sospensione: a- dell’ordinanza n. 132 del 10.10.2025, successivamente notificata, con la quale il Responsabile dell’Area E.Q. del Comune di Capaccio Paestum ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Laura n. 79 - località Laura; b - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una struttura tipo padiglione destinata a sala ricevimenti, con platea in calcestruzzo, copertura, chiusure perimetrali, impianti e pergolato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo violazione degli artt. 3, 6, 6-bis, 10, 22, 27, 31, 36, 36-bis e 37 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 146 e 149 del d.lgs. n. 42/2004, del d.P.R. n. 31/2017, dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria e del presupposto, erroneità, travisamento, carenza di motivazione, arbitrarietà e sviamento. In particolare, ha contestato che le opere costituissero una nuova edificazione soggetta a permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, sostenendo che si trattasse di un dehors assentibile senza permesso di costruire e non necessitante di autorizzazione paesaggistica, neppure semplificata. Nel corso del giudizio, prima della decisione, la ricorrente ha presentato un'istanza di permesso di costruire in sanatoria e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla qualificazione edilizia e paesaggistica delle opere né la legittimità dell'ordinanza demolitoria. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la ricorrente ha espressamente dichiarato, con memoria e a verbale, il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo da parte di chi lo ha promosso: il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia. Ha inoltre rilevato che la presentazione di un'istanza di sanatoria è di per sé idonea a consumare l'interesse attuale e concreto all'impugnazione del provvedimento sanzionatorio, restando possibile impugnare l'eventuale diniego della sanatoria, mentre l'eventuale esito favorevole può determinare la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta; il caso concreto è stato invece qualificato come sopravvenuto difetto di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, per una situazione sopravvenuta, viene meno l'interesse attuale e concreto alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
artt. 3, 6, 6-bis, 10, 22, 27, 31, 36, 36-bis e 37 d.P.R. n. 380/2001
Norme richiamate dalla ricorrente a sostegno delle censure contro la qualificazione edilizia delle opere e l'ordinanza di demolizione; non sono state esaminate nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
artt. 146 e 149 d.lgs. n. 42/2004
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica; la relativa questione non è stata decisa nel merito.
d.P.R. n. 31/2017
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica, anche semplificata; il TAR non ha esaminato la censura.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e preclude l'esame del merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato.
- La sopravvenuta carenza di interesse richiede una situazione di fatto o di diritto nuova che renda certa e definitiva l'inutilità della sentenza richiesta.
- La presentazione di un'istanza di sanatoria relativa all'abuso oggetto di un provvedimento sanzionatorio è idonea a consumare l'interesse attuale e concreto all'impugnazione del provvedimento; l'eventuale diniego della sanatoria può essere autonomamente impugnato, mentre l'accoglimento dell'istanza può determinare la cessazione della materia del contendere.
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