Sentenza del 29/05/2015 n. 476 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - MEDICO CONVENZIONATO CON IL S.S.N. - Compensi a terzi - Esercizio in studio medico associato - Debenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di assoggettamento all'IRAP è stata ritenuta fondata, poiché le modalità concrete di esercizio dell'attività evidenziavano un'organizzazione autonoma eccedente il mero apporto personale del medico. In particolare, sono stati considerati rilevanti gli esborsi per ammortamenti, i compensi a terzi e la partecipazione a uno studio medico associato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'attività professionale fosse priva di autonoma organizzazione e, pertanto, non soggetta a IRAP ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997. La decisione ha invece individuato l'autonoma organizzazione nella presenza congiunta o significativa di elementi quali rilevanti quote di ammortamento, compensi non trascurabili corrisposti a terzi e svolgimento dell'attività quale componente di uno studio medico associato.
Norme richiamate
Art. 2, primo periodo, del d.lgs. n. 446/1997
L'esercizio di attività di lavoro autonomo è soggetto all'imposta regionale sulle attività produttive se sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione.
L'attività professionale non è automaticamente soggetta a IRAP: l'imposta si applica quando il professionista opera mediante un'organizzazione autonoma.
Art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997
La norma individua tra i soggetti passivi IRAP gli esercenti arti e professioni, ma l'applicazione concreta dell'imposta richiede comunque la sussistenza dell'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Per un medico, anche convenzionato con il SSN, l'assenza di IRAP deve essere valutata in concreto e non deriva automaticamente dalla natura personale dell'attività.
- La presenza di investimenti e ammortamenti significativi può dimostrare che l'attività dispone di una struttura organizzativa autonoma.
- Compensi non trascurabili corrisposti a dipendenti, collaboratori o altri terzi possono costituire indice di autonoma organizzazione.
- La partecipazione a uno studio medico associato può essere sufficiente, di per sé o insieme ad altri elementi, a far ritenere sussistente l'autonoma organizzazione e quindi la debenza dell'IRAP.
- La valutazione deve considerare l'insieme degli elementi organizzativi e la loro rilevanza economica, distinguendo la collaborazione meramente occasionale o minimale da una struttura stabile e significativa.
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